Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XV - Suo organismo nel perìodo semi-libero (1292-1388). 22JAnzi la glossa qui spiega meglio, dicendo: « Nota contra universitates Italiae, quae frequenter faciunt in ecclesiis talia parlamenta». Di qui si scorge che in Italia è antico il poco riguardo alla santità de' templi e il fatto nostro ci ammaestra inoltre che, malgrado tali solenni divieti, l'abuso durava ancora dopo mezzo secolo*
      7. Dopo il parlamento concentrava il potere pubblico l'altro corpo minore municipale, cioè il consiglio. Questo che, come abbiamo veduto (cap. xn, § 9), esisteva già nel 1252 tra noi, nel secolo seguente amministrava la città, come mostra un atto dei 5 dicembre del 1350 (i), e i suoi membri eran detti, come prova una carta dei io maggio del 1357, da noi data in fine (doc. xv) e tuttora esistente (2), consiliarii. In questi tempi alla sua convocazione era necessario il consenso del regio capitano; ma nel 1362, al narrar del Muzii (3), la regina Giovanna I permise che il consiglio si radunasse per semplice mandato del giudice e senza che vi concorressero l'assenso e l' intervento del capitano. In quanto poi agli ufficii di questo corpo municipale, abbiamo dal patto con Molitorio del 1327 (cap. x, § 16) ch'esso in un col giudice aveva l'incarico di citare al parlamento generale gli abitanti nuovamente aggregati al comune di Teramo.
      8. È poi strano che in questo periodo non possediamo memoria del magistrato, ossia de' sei signori del reggimento, di cui abbondano poscia le notizie nel periodo seguente. Non perciò del resto debbesi dubitare della esistenza sua durante il presente tempo.
      9. Ai magistrati ordinarii tengon dietro quelli straordinarii. Tali erano i sindaci, ossiano i rappresentanti del comune in qualche atto speciale del medesimo. Difatti nel suddetto patto montoriese del 1327 compaiono i sindaci di Teramo a contrattare con quei di Mon-torio in nome della propria città.
      10. Eccoci ora al giudice cittadino, al index, cioè, causarum civilium eletto dal comune qual capo anche del magistrato. Qui, bene si deve intendere, noi ragioniamo non del giudice-podestà, ossia rettore, come s' intitolava pur tra noi dopo il regio divieto del nome di podestà, sibbene del giudice meramente civile instiamo, come abbiamo dimostrato (cap. xui, § 2), nel 1292 tra noi. Quindi non terremo qui conto, ad esempio, di quel Leopardo da Osimo che appare giudice di Teramo nell'atto del 1287 da noi dato in
      (1) Arch. Com., perg. n. 29.
      (2) Arch. Com., perg. n. 34.
      (3) MUZII, op. cit., dial. 2°.
      SAVINI, // comune teramano.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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