Il Comune Teramano di Francesco Savini
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Parte III - 11 comune teramano neTT évo medio.
tese terre e comminando a chi non s'attenesse a tale arbitrato la gii pattuita pena di trenta once d'oro. Non accade poi qui osservare che, sebbene egli si dichiari giudice di Teramo, non come tale emise il lodo, ma quale arbitro eletto dai convenuti; il che anche più chiaro si scorge quando nell'atto si legge che costoro lo eles-sero tale acciò « liceret nobis... decìdere questionerà qualhercumque et quomodocumque nobis placeret ».
Soggiungeremo da ultimo che conosciamo pure il luogo di residenza del nostro giudice, o almeno quello, in cui egli rendeva giustizia. Difatti l'or citato atto dei 7 luglio del 1359 ci mostra sir Francesco della Posta pronunziare le sue sentenze nel palazzo comunale, « ubi curia causarum civilium civitatis Tarami regebatur ».
il. Interrompiamo ora un momento il corso del dir nostro sugli ufficiali cittadini, per fermarsi un po' sul titolo di bainhs della chiesa aprutina per le cause civili usato nell'atto succitato del 1351. Or questo baiulo, a parer nostro, è né più nò meno che il giudice civile cittadino, e la cosa è chiara e per la competenza civile che qui al baiulo si attribuisce e più poi per essere egli detto della chiesa teramana. Difatti abbiamo visto sempre il nostro giudice essere delle cause civili; inoltre il medesimo, sebbene eletto dal popolo, innanzi al re era sempre un magistrato del vescovo, il quale, come si è dimostrato, era appunto il dominatore feudale della citta, almeno in diritto, se non in fatto. La ragione poi della denominazione di baiulus, data al nostro giudice, sta nell uso generale del regno, ove esso così appunto dicevasi e le cui attribuzioni andavano sempre diminuendo, sino a ridursi, come osserva il Faraglia (i), al mero sentenziare nelle cause dei danni dati, ossieno campestri. Si è perciò che il regio governo, non badando ali' uso particolare nostro, adoperava il comune linguaggio legale. Bello è poi qui il notare che cotesto nome di baiulo davasi in Teramo, appunto siccome nelle Marche e nell' Umbria (2), ai messi giudiziarii del comune, quali difatti ci appaiono negli statuti teramani del 1440 (3), e, mirabile tradizione ! tal nome è rimasto fino ai nostri giorni, quando balivo chiamavnsi !' usciere comunale. E ciò valga altresì come una delle numerose prove della continua analogia delle consuetudini municipali teramane con quelle marchcgiane ed umbre, tante volte da noi asserita.
(1) FARAGLIA, 11 comune ticll'Jlalia meriti., Napoli, 1883, p 75.
(2) Cfr. REZASCO, Dimoii, star, animiti! alla voce « Balio », 5 vili.
(3) Slal. leram. del 1.140, Firenze, 1889, lib. I, rubr. xxvii.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (250/635)
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