Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XV - Suo organismo nel periodo semi-libero (1292-1388). 22<)
      12. Ed ora, tornando agli ufficiali comunali, diciamo de' minori, di quelli almeno, di cui troviamo ricordo durante il presente periodo. Il precipuo era quello che dìssesi lungamente notaio dei capitoli e, al tempo di cui parliamo, notaio degli atti, vai quanto dire mastrodatti o cancelliere; con questo titolo difatti s'incontra nel 1384, in quella lettera con cui re Carlo III concedeva ai Teramani 1' armarsi a loro difesa e contro i regii nemici, e che noi daremo fra i documenti (n. xx). Ivi però appare come ufficiale del regio capitano, e non sappiamo se egli, come il tesoriere, era comune al suddetto ed alla città; anzi soggiungiamo che, non essendo ivi indicato come tale, noi neppur tale possiamo stimarlo.
      V avea inoltre il camarlingo, ossia l'amministratore de' beni comunali, e si trova ricordato nel tante volte citato patto con Mon-torio del 1327 (cap. x, § 16) come l'ufficiale del comune, a cui i cittadini nuovamente aggregati versavano le tasse e che amministrava il pubblico danaro ad utile comune della città e del distretto.
      Seguiva il depositario, che nel patto coi vassalli di S. Atto del 1381 (cap. x, § i C) appare incaricato dal comune a ricevere le tasse fiscali raccolte dagli stessi vassalli.
      Da ultimo l'erario, ossia tesoriere, era comune alla città ed al regio capitano, siccome abbiamo visto qui sopra (cap. xv, § 3) e nel documento del 1384, lungamente Altrove (cap. XIH, § 7) esaminato, si è pur veduto il suo ufficio essere quello di pagare gli stipendii a sé stesso, al capitano, alla costui famiglia e alle milizie, che allora il no'stro comune aveva assoldate.
      13. Fra gli ufficiali del comune dovremmo annoverare pure il mastro giurato, di cui però non esiste documento o memoria locale. Solo il diploma angioino del 1373, qui sopra esaminato (cap. xv, § 2), essendo diretto ai « baiulis, iudicibus, magistro « iurato et universis hominibus civitatis Terami » ci farebbe credere all'esistenza in Teramo di tal magistrato, il quale, a dir vero, giusta la prescrizione del diploma della regina Giovanna I dei 24 luglio del 1347 rivolto, tra gli altri, al giustiziere di Abruzzo ulteriore e riferito dal Faraglia (i), doveva essere eletto dalle università e quindi non dovrebbe porsi tra gli ufficiali dipendenti dal regio capitano (2). Più chiaro poi ciò apparisce nel caso nostro,
      (1) FARAGLIA, op. cit., pp. 60-65.
      (2) Non accade poi qui tener conto del diploma di re Ferdinando I d'Ara-gona, pur riportato dal FARAGLIA (op. cit., p. 67), del 1491, perché molto


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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