Il Comune Teramano di Francesco Savini
246 Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
difese armate; non potevano essi quindi lasciar da banda il più solenne ed autorevole dell' epoca, il regio diploma di assicurazione. Ma facciamoci intanto ad esaminare questo del 1458, che è uno de' più importanti della serie, e che, per essersi salvato solo per un frammento (i), noi siamo costretti a riprodurre in fine tra i documenti (n. xiv) dal Palma, che lo recò per intero (2). Esso è notevolissimo sotto i due aspetti, che sono tema del presente lavoro, quello organico, che tratterassi nel capitolo xix, riguardante i diritti e gli ufficii del comune teramano in quest' epoca e quello dei fatti del medesimo, i quali, essendone il luogo, qui analizzeremo. Si nominano dunque in prima nel nostro diploma i suaccennati tre deputati teramani, i nobili uomini : dottor Giulio de Constamini, Bartolommeo di Cola de Porcis e Giacomo lanmitii, rappresentanti insieme il vescovo, eh' era allora il beato Antonio Fatati d'Ancona, il magistrato cittadino («regimen ») e i suddetti dodici uomini aventi « plenissimam potestatem». Esso, dato da Capua ai 20 di luglio del 1458 da re Ferdinando d'Aragona, consta di ventun capitolo di cose richieste dalla città e concesse dal re. Col i° si mantiene la libertà demaniale di Teramo e si promette di non alienar questa ad alcuno, annullandosi insieme ogni anteriore vendita e donazione. Col 2° si accoglie il giuramento di fedeltà dei tre oratori, che doveasi però anche prestare quando il re ricusasse la precedente concessione. Col 3° si confermano gli anteriori privilegii conferiti dai sovrani ali' università. Col 4° si confermano gli statuti, gli ordinamenti e le antiche consuetudini. Col 5° si affidano le principali cause civili e criminali agli ufficiali della città, col diritto di appello, giusta i privilegii e il quasi possesso. Non si risponde però alla domanda che solamente le cause di lesa maestà sieno riservate al capitano, ossia governatore. Coi 6° s'impartiscono ai Teramani tutte le grazie concesse ai regnicoli ne' parlamenti di Napoli. Col 7° si ordina che nessun castellano della cittadella possa essere regio capitano della città. Con 1' 8° il re si riserva di provvedere alla richiesta che 1' università presenti al re una terna di nomi per la scelta del capitano. Coi capitoli 9°, 10° e 11° si ammette che non si dieno o si vendano per più di un anno gli ufficii di capitano, di giudice, di ma-strodatti e di cavaliere, nò si possano confermare gli uscenti ; ma si rinnovino ogni anno ; non si nomini poi al capitanato alcun napoletano, giusta la forma dei privilegii teramani. Col 12° si stabilisce che
(1) Arch. Com. di Teramo, perg. n. xxix.
(2) PALMA, op. cit., voi. II, pp. 128-132.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (268/635)
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