Il Comune Teramano di Francesco Savini
2 54 Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
d'Acquaviva, conte di Conversano. Col 2° si confermano tutti gli antichi privilegi!, grazie ed immunità « non obstante tirampnica «interruptione », durante, s'intende, la signoria degli Acquaviva. Col 3° s'impartisce la piena remissione di ogni delitto commesso in città e nel territorio, salvi i furti e gli omicidii perpetrati contro gli abitanti della città e del distretto non compensati né composti, eccetto però le uccisioni seguite nei tumulti o nelle scorrerie contro i nemici della regia maestà. Col 4° si approva la distruzione della cittadella compiuta per assicurare la libertà demaniale di Teramo, si condona qualunque danno fiscale fatto in quella congiuntura e si concede alle fortificazioni della città tutto il ritratto dalle rovine della cittadella. Col 5° si accorda alla medesima, acciò possa mantenersi- in libertà e perché conosce meglio le persone atte a render giustizia, l'elezione, però con la regia conferma, del capitano, ossia governatore, del giudice e degli ufficiali. Col 6' si ammette che nessun regio ufficiale eserciti giurisdizione civile e criminale, ma solo il suddetto capitano nelle prime cause criminali e nelle seconde civili, e il sacro regio consiglio e la gran corte della vicarìa nelle seconde cause criminali. Col 7° si da pure la facoltà, salvo la regia approvazione, di fare statuti e ordinamenti. Con T 8° quella di sottoporre a sindacato il capitano e tutta la sua corte, terminato 1' ufficio e con l'intervento del capitano successore. Col 9° si obbligano costoro ad esercitare personalmente l'ufficio. Col 10° si concede l'esenzione di ogni gabella, e da tutto il regno, considerati i grandi dispendii sostenuti dai Teramani. Con 1' 11° si da la facoltà di stringer lega con qualunque terra del regno e dello Stato ecclesiastico, salvi l'onore e la fedeltà regia e la libertà demaniale. Col 12° sono dichiarati ribelli regii e perpetuamente esuli, confiscandosene i beni a prò del comune, le persone e le famiglie di Giacomo de Montanaro (cioè Montani), di Baldassarre de Aniballo, di Giacomo de Cicco e di Francesco de Buctio. Col 13° si consente l'incorporazione all'università della montagna e degli uomini di Roseto. Col 14° si accorda l'esenzione per anni sei (invece dei dodici domandati) dalle regie collette ordinarie e straordinarie, per la grande povertà cagionata nel popolo teramano e nei vassalli del vescovato dai « mali costurai et tirandie usate per li tiranni, et maxime per lo signor « losia ». Col 15° si vieta ad ogni Napoletano, Amatriciano e Vissano l'esercitare ufficii in Teramo. Col 16° si concede alla città l'erbatico dell' annuo valore di quaranta ducati d'oro, e senza che vi si possa immischiare alcun regio doganiere. Col 17° si condona
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (276/635)
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Acquaviva Conversano Acquaviva Teramo Teramani Stato Giacomo Montanaro Montani Baldassarre Aniballo Giacomo Cicco Francesco Buctio Roseto Napoletano Amatriciano Vissano Teramo
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