Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XVI - Suoi atti nel periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 27!
      del Palina (i), nell'archivio comunitativo. Mercé esso: i' si rimetteva ali' università la metà di detto debito ; z' si concedeva una dilazione al pagamento dell' altra metà, e per mezzo di panni; 3° l'esenzione al castello di Miano per quindici anni da ogni tributo fiscale, e ciò per le stesse cagioni addotte nell* antecedente diploma, già da noi analizzato (§ 20); e 4° finalmente la conferma de' passati privilegi. Se non che, come abbiamo detto, Teramo nello stesso anno era passato in dominio della vedova Giovanna, e tosto, ai 7 di settembre del 1507, si procacciò da lei un simile documento. Concede esso difatti alla città la conferma della libertà demaniale, della facoltà di fare statuti e d'imporre balzelli, della franchigia nei mercati, dell'esenzione dagli alloggi militari, e del diritto di dividere i pesi fiscali con Miano, Fornarolo e Ripa-Rat-tieri. Delle cose ivi contenute, e che riguardano più strettamente i nostri antichi diritti municipali, faremo qui speciale menzione, e, per quanto possiamo, con le stesse parole dell* atto. Cosi, dopo essersi confermata a Teramo la perpetua demaniale libertà, le si concede, « che le prime et secunde cause civili... se debeano congnoscere et terminare per lo officiale de dieta Cita et secundo « la forma deli statuti privilegi] et assisie concessi ad dieta cita, che « nesunno altro officiale della provintia de apruczo possa far ciò »; che ogni delitto, eccetto quello di lesa maestà, si giudichi e si punisca dai detti ufficiali della città. Si conferma poi a questa il privilegio, concessole da re Ferdinando I, » che in li innovationi « deli Capitane]' et altri officiali de essa Cita » questi possano essere eletti dalla medesima e « che essa Maestà habea ad confirmare « dicto Capitaneo, secundo e stato consueto per lo passato et ap-«pare per privilegi] antecessorum Regum et lo dicto Capitaneo « habea ad stare tanto et contento ad seguito quello salario » stabilito dai privilegii di re Ferdinando I e dall' uso fino allora seguito. Si consente inoltre che il mercato della città sia libero e franco, e che essa « possa fidar pecora et omne altro bestiame in lo suo «territorio ala summa de quaranta ducati d'oro». Di questo diploma, tuttora esistente (2), noi non diamo il testo compiuto in fine, siccome facciamo degli altri, sia perché le sue principali disposizioni sono le soprariferite e sia maggiormente perché poco o nulla, oltre il riportato, può ivi pescarsi, attese le grandi macchie che ne tolgono alla lettura la maggior parte.
      (1) PALMA, op. eh., voi. II, p. 205.
      (2) Arch. Com. di Teramo, Atti de' principi, perg. n. xxxv.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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