Il Comune Teramano di Francesco Savini
C.-xp. XVIII-Suecondizioni nel per. delle fazioni edelle signorie(i388-iSO7). 289
1484. Per essa i Teramani ottennero esenzione perpetua da ogni dazio e gabella solita a pagarsi dai forestieri in Atri.
4. a) Lo stato degli usi e de' costumi in questo periodo, specialmente in quanto era regolato dalle leggi municipali, deve essere ancor tema del presente lavoro. Valga pur qui l'avvertenza fatta nel precedente paragrafo intorno alla maggiore diffusione adoperata per questo capo nell' altro citato scritto nostro (i) e la quale non accade qui certo ripetere. E narriamo di siffatti usi, incominciando da quelli nuziali. Gli statuti stabilivano che i convitati alle nozze non potessero fare alcun dono agli sposi, ai quali poi non era concesso dare, fuor dell' unico pranzo nuziale, ai primi alcuna cosa e nemmeno confetti e siroppi (confeclwms, electuariuni) (1. IV, r. 54); e nemmanco gli sposi potevano stendere i soliti doni (ensenia) ai reciproci parenti, finché non abitassero insieme (1. IV, r. 55). Alla fidanzata concedevasi l'indossar perle, ma non in maggior numero di quelle di cui ornavansi le spose (1. IV, r. 56);
10 sposo poteva imbandire due pranzi: uno agli amici e l'altro ai parenti suoi e della sposa (1. IV, r. 57); i doni a questa vie-tavasi porgerli immediatamente prima e dopo le nozze (1. IV, r. 60); da ultimo le puerpere potevano essere visitate dalle donne solo un mese dopo il parto (1. IV, r. 131).
&) In quanto agli usi funebri gli statuti prescrivevano che l'accompagnamento del defunto dovesse farsi, oltrecchè dagli invitati, dai vicini tenuti, pena una multa, ad associare il cadavere dalla casa alla chiesa, e poscia dai parenti da questa a quella (1. I, r. 36). Riguardo poi ai segni di corruccio, vieta vasi ne' funerali
11 cavarsi il berretto, lo strapparsi le vesti, il portare la barba e, ad eccezione de' parenti, l'inviar cibi e bevande alla casa del morto, causa consolationis (1. IV, r. 127). Di qui, pensiamo noi, quel nome dialettale, ancora in uso, di consolo, che si da al pranzo spedito dai parenti ai superstiti della famiglia del defunto. Era intanto permesso alle donne in lutto e piangenti, a mo' delle antiche prèfiche, seguire il morto sino a due case dopo quella ond' esso era uscito e solo alle congiunte del medesimo andare a capo scoperto (1. IV, r. 129). Ogni rumore o pianto veniva poi inibito in tempo di notte (1. IV, r. 128), ed il compenso de' morti (datium defun-ctorum) poteasi dare solo ai chierici presenti ed in cotta (ivi).
e) Dai funerali passiamo ora alle feste sacre e profane. Le prime erano allora molte e gli statuti ne contano, senza le do-
(i) Fa. SA VINI, Studio cit, parte IV «degli usi e costumi».
SAVINI, // comune teramano. 19
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (311/635)
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VIII-Suecondizioni Teramani Atri Studio Riguardo
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