Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XVIII-Sue condizioni nelper.delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 293
stretta da tre legami (cereus hastatus quatuor aslis et ligatus trìbus Kgaturis) (1. HI, r. io).
5. Anche le condizioni igieniche erano con molto zelo curate dalla nostra comunale autorità, essendovi per esse appositi giurati (1. IV, rr. 9 e io). Ciascuno doveva spazzare una sera della settimana le sozzure innanzi la propria casa (1. IV, r. 9), e gli abitanti delle due piazze e del trivio nella vigilia del mercato (1. IV, r. 136). Le rue aquarie, che tali par sieno state le rugai de' nostri statuti, come altrove (i) a lungo cercammo di dimostrare, dovevansi aprire e chiudere dai privati secondo l'ingorgo delle acque piovane, e in modo che non danneggiassero le case dei vicini (1. IV, r. 5); era altresì vietato gettare o fare nelle medesime immondizie (1. IV, rr. 9 e 12), siccome pure nelle gore dei mulini, nelle piazze, e nelle fontane (1. IV, r. 28); nemmeno si poteva scagliar sozzure dalle porte, dalle logge (proferuìis') e dagli smaltitoi (versatoriis) (1. IV, r. io). Altri minuti ordinamenti erano poi stabiliti in questo quarto libro degli statuti per la pubblica igiene, i quali ben vanno svolti in uno studio speciale, ma sarebbero sovrabbondanti in uno scritto generale sul comune teramano qual' è il presente. Basterà quindi accennare alla materia di detti provvedimenti. Volgono questi dunque sul getto delle carogne, sulle cavate dei concimi, sul bruciamento delle fecce, sulla macerazione del lino e della canapa e del guado, eh' era una pianta (!' isatide de' tintori) allora usata per tingere in azzurro i panni e poi sostituita dall'indaco, sulla lavatura de' panni in città, siili' allevamento dei maiali pure in città (che pur troppo durò fino a questi ultimi tempi), sullo scorticamento degli animali, sulla vendita delle interiora e delle pelli guaste, e finalmente sulla vendita dei commestibili in vasi fecciosi fra noi detti coli.
6. a) Ed ora volgiamoci allo stato demografico di Teramo in questo periodo. La base delle notizie per ciò sarà la numerazione dei fuochi. Erra il Palma (2) nel crederla introdotta nel regno a scopo fiscale da Alfonso d'Aragona, mentre costui con l'aver fissato nel 1443 un ducato per fuoco, ne fu soltanto un nuovo regolatore. Invece noi abbiamo visto (cap. xiv, § i), col sussidio de' registri angioini, trovarsi già stabilito nel 1268 mezzo augustale, ossieno grana settantacinque, prò quolibet /oculari; e meglio ancora^i) Fa. SAVINI, Studio sugli Stai. Urani, del 1440, Firenze, 1889, parte V, vnica », p. IDI. (2) PALMA, op. cit., voi. II, p. 126.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (315/635)
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