Il Comune Teramano di Francesco Savini
Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
giurisdizione, come vedremo (cap. xx, § 3), sui vassalli cittadini, essi non vi esercitavano, siccome appare da tutto il testo degli statuti, alcun diritto nel governo municipale. Quindi noi possiamo qui conchiudere che durante il medio évo i nobili in Teramo, se vi furono bensì coi loro soliti privilegi! sui proprii vassalli anche cittadini, non vi esistettero come una classe riconosciuta dal comune in quanto godesse speciali diritti o privilegii nell'organismo municipale. Difatti, siccome abbiamo veduto (cap. x, § 11) in una carta vescovile del 1229 esclusi i baroni dalle concessioni fatte ai Teramani, e nei patti del secolo xin (cap. x, § 15) fra feudatarii e comune non ammesso ne' primi alcun particolare diritto nelle cose cittadine, così pure negli statuti scorgiamo qui, taciuta quella de' nobili, apparirci solo le classi o arti dei letterati, dei mercanti e degli artefici, siccome in altro luogo degli stessi (1. I, r. 24) vedemmo comporre il parlamento persone scelte non dal ceto nobile, sibbene solo « de melioribus et ditioribus de Teramo et omnibus villis et castris ». E qui è uopo pur notare che, mentre in molte città libere, compresa l'Aquila, i supremi capi del comune sceglievansi nelle corporazioni di arti, prendendosene, siccome in essa città (i), due per ciascuna, uno a reggere il comune e l'altro la propria arte, in Teramo invece i sei signori del reggimento eleggevansi uno per sestiere, e senza riguardo alcuno alle arti che vi potessero esistere, come mostrano le leggi (1. I, r. 23) che ne regolavano l'elezione. Ma torniamo agli organi diretti dell'autorità comunale.
2. Principale tra questi era il parlamento. Delle origini e dei diritti suoi, che infine erano quelli dello stesso comune, dicemmo innanzi (cap. xn, § 8 e cap. xv, § 6), e colà ci richiamiamo; qui parleremo, sulla scorta degli statuti, della composizione e delle adunanze del medesimo. Esso, composto di duecento capi di famiglia scelti dal consiglio tra i migliori e più ricchi della città e del contado, convocavasi ordinariamente e fuori de' casi d'urgenza nella loggia del palazzo comunale (clvilinni), e solo nei giorni di sabato e di domenica per pubblico bando de' sei signori del reggimento (1. Ili, r. 30). Deliberava, sulla proposta del giudice civile, a maggioranza di due terzi de' presenti ed a votazione segreta, cioè con le pallottole nelle urne (bussulas), ed essendo ad ognuno vietato, sotto la pena di venti soldi, di parlare fuori di quelle proposte, come ancora di dir cose inutili e motti ingiuriosi. 11 parlamento
(i) Cf. CASTI, op. cit., p. 112.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (326/635)
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