Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
      sotto il doppio riguardo e dell'essere eletto, o almeno proposto alla regia scelta, dal comune, e delle sue incombenze durante le dominazioni feudali, quando non regio, sibbene baronale o ducale appellavasi. Accenneremo pure a quelle lievi differenze e maggiori determinazioni del suo ufficio, che ci verranno fatte note dall'esame di documenti posteriori a quelli riguardanti l'epoca precedente.
      In quanto dunque al primo capo abbiamo veduto (cap. xv, § 2) che anche nel periodo semi-libero, nel secolo xiv, il regio capitano era si nominato dal re, ma sulla proposta della città; in questo invece esso ci apparisce eletto direttamente dal popolo, e poi confermato dal re. Ciò si ottenne nel 1458, sebbene il Muzii (i) narri invece ciò accadesse mercé il privilegio del 1465. Difatti il capitolo 8° del diploma del 1458, già da noi esaminato (cap. xvi, § 8), concede che la città « possa elegere il capitano ludice et « altri sui ufficiali », purché siffatte elezioni sieno confermate dalla regia autorità; il che viene riconceduto nei diplomi del 1465 e del 1507 (cap. xvi, §5 11 e 22). Appunto in forza di questi pri-vilegii veggiamo che i Teramani elessero negli anni seguenti al 1458 il capitano; e ne porge una pruova un instrumento del 1478, tuttora esistente (2), con cui il magnifico cavaliere (ìnìles) e dottor di leggi signor Giovanni di Raniero de Rayneriis di Norcia, onorabile capitano della città di Teramo, pone la badessa del detto monastero di S. Giovanni in possesso di alcune case e terre. Ora il dirsi qui honorabilis il nostro capitano, come appunto soleva chiamarsi il giudice cittadino, e non regio come s'intitolavano i capitani mandati dal re, l'esser costui dottor di leggi, e anzitutto l'aver patria fuori del regno, e proprio in quelle Marche ove i nostri solevano scegliere i loro magistrati cittadini, ci assicurano che il de Rayneriis era un capitano e giudice insieme eletto dalla città. Che poi questi due ufficii rivestissero una sola persona nel periodo di libertà (1207-1292), abbiamo già dimostrato a suo luogo (cap. xiii, § 2), mercé un regio rescritto dei 2 di marzo del 1291, in cui il nostro giudice vien detto anche capitano. Così dunque, anche in questa epoca si funesta alla pubblica pace, spuntava un pallido raggio dell'antica nostra libertà comunale!
      Ma diciamo delle attribuzioni di questo magistrato. Il citato privilegio del 1465 (cap. xvi, § 11) nel suo capitolo 6° accordava
      (1) MUZII, Dialoghi curiosi (parte II inedita), dial. 2°, ap. ANTINORI, Mem. ma. su Teramo, ad an. 1602.
      (2) Arch. di S. Gio. cit., perg. 105.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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