Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507).
      che il capitano di Tersmo, ad esclusione di ogni altro regio ufficiale, sentenziasse nelle prime cause criminali e nelle seconde cause civili, riservando le seconde cause criminali alla grande corte della vicaria. Tutto ciò si trova confermato nel privilegio pur citato del 1507 (cap. xvi, § 23). Egli poi, insieme con la sua corte, era soggetto, in quanto ali' esercizio del suo carico, al sindacato del reggimento comunale della città con l'intervento del capitano successore, giusta i due succitati diplomi; anzi l'ultimo del 1507 ci mostra altresì che il capitano doveva esercitar l'ufficio di persona senza farsi sostituire da alcuno, né potea inoltre esser napoletano o vissano; del che per altro dicemmo già (cap. xvi, §§ 8 e n) le probabili cagioni.
      Tutto ciò dicasi pe' tempi ordinarii, cioè quando Teramo dimorava nella demaniale libertà; ma allorché essa giaceva sotto le private signorie, il capitano da queste eleggevasi. Cosi durante il dominio di Braccio da Montone, nel 1421, il costui capitano governava la città, e a provar ciò addurremo il principio di un atto del medesimo, quale ci riferisce il Muzii (i), e che giustifica il possesso del castello di Amaro per parte dei Teramani: « Nos « Jacobus de Monaldis de Perusio Locumtenens et Capitaneus « Civitatis Terarni, eiusque Comitatus Fonie et Districtus prò lift lustri et excelso Domino nostro Domino Braccio de Fortebrachiis, Montoni Comite, Perusii dicteque Civitatis Terami Do « mino et Regni Sicilie Magno Comestabulo, prò Tribunali sedens « recognitis actis in presenti causa factis apud nobilém virum Andream de Asso de Fundis, nostrum in officio predecessorem et « Reginalem Capitaneum, etc. ». Lo stesso seguì nel tempo in cui Teramo divenne preda feudale di Giosìa di Acquaviva, il quale, come scrive il Muzii (2), « pose il Capitano et il Giudice a ministrar giustizia et il Castellano nella Cittadella ». Dell'autorità del capitano di Giosìa, siccome certo di ogni altro signore feudale di quest'epoca, possiamo aver notizia da un rescritto da costui spedito da Atri ai 4 di ottobre del 1460, tuttora esistente (3), e riferito da noi in fine fra i documenti (n. xxvi). Esso riguarda una causa di possesso di certi beni promossa dalle monache di S. Chiara di Teramo, le quali domandavano al duca, nella supplica precedente al rescritto, ch'egli commettesse la lite « a lu ludice delo Civile
      (1) MUZII, op. cit., dial. 3°.
      (2) MUZII, op. cit., dial. 4°.
      (3) Bibl. del Liceo di Teramo, Carte PALMA, fase. Vili, n. 6.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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