Il Comune Teramano di Francesco Savini
308 Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
« oy al vostro Capitano de la vostra Cicta de Teramo». L'Acqua-viva decretò « quod Capitaneus noster terami » decidesse la causa. Tal ducale disposizione ci pruova che le attribuzioni del capitano baronale e del giudice civile non erano distinte, ma dipendevano dall'arbitrio del signore. Il dirsi poi dalle monache « Judice dèlo « Civile » e « vostro Capitano » indica chiaramente che il primo era eletto dalla città, e il secondo dal barone; e di ciò pruova ancor maggiore abbiamo nei patti del 1424 fra i Teramani e il novello signore Giosla, ne' quali, siccome vedemmo (cap. xvi, § 2), era riservata al popolo l'elezione del giudice civile e de' suoi ufficiali. Molto più libera poi andava questa sotto Francesco Sforza, lontano signore, e gli statuti del 1440, compilati a tempo di costui, stabilivano (1. I, r. i) non pure l'elezione cittadina del giudice, ma anzi vietavano (1. II, r. 19) l'adire il capitano e gli ufficiali criminali nelle cause civili.
5. Ma il capitano avea i suoi ufficiali, e i precipui erano il giudice e il mastrodatti per l'esercizio delle facoltà giuridiche e il cavaliere per l'esecuzione de' suoi decreti. Anch'essi, al par del capitano, eleggeva la città con la regia approvazione, siccome vedemmo pe' diplomi del 1465 e del 1507 (cap. xvi, §§ 11 e 23); ed in ogni modo dovevano rinnovarsi in ciascun anno, siccome stabiliva l'altro regio diploma del 1458 (cap. xvi, § 8).
6. A rappresentare la regia autorità in Teramo e a comandarne la cittadella v'avea ancora il castellano, e il privilegio del 145$ stabiliva, a petizione de' Teramani, e come vedemmo (cap. xvi, § 8), che il regio capitano mai potesse essere altresì castellano. Ne' tempi poi baronali abbiamo veduto (cap. xvi, §§ 469) che come il capitano cosi pure il castellano erano nominati dal signore feudale.
7. Dopo la regia autorità in Teramo appariva quella del vescovo, la quale consisteva, siccome dicemmo altrove (cap. xvi,. § 4), nella supremazia sul comune. Essa, in mezzo alle commozioni di questo tempestoso periodo della nostra storia, serbossi intatta, sia perché la sacra potestà era allora più rispettata e sia maggiormente perché era più d'onore che di fatto: tanto poca invero pesava essa sui cittadini che questi stessi, nelle concessioni per sé impetrate da' sovrani, promuovevano gli stessi vantaggi pei feudi e pe' vassalli vescovili, come scorgemmo nel diploma del 1465 (cap. xvi, § n). In ogni modo la superiorità del vescovo era sempre riconosciuta ne' pubblici e sovrani atti ; difatti vedemmo (cap. xvi, § 8) nel regio diploma del 1458 nominato prima il ve-
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (330/635)
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