Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie(1388-1507).
      scovo e poi il magistrato cittadino ; e così dovea accadere, giacché il primo, per quanto solo nominalmente, era innanzi al re pur sempre il feudatario di Teramo. In forza appunto di tal diritto il giuramento del giudice civile e del notaio dei capitoli prestavasi, come vedremo (cap. xix, §§ io e 11), nelle mani del nostro prelato. Egli godeva ancora, con raro esempio, il privilegio, confermato col diploma del 1458 (cap. xvr, § 8), di nominare i giudici a contratti. Un classico cenno della potestà temporale de' nostri vescovi da il Campano nella sua più volte citata lettera (i), allorché di sé stesso ivi dice : « Antistes urbis niaximo in honore « habetur. Me colunt, me observant. Me non Praesulem modo « Civitatis sed et Principein vocant ». Un più compiuto quadro di siffatta supremazia fa il Palma quando, discorrendo di questo titolo di Prìncipe, usato la prima volta, per quanto è noto, dal Campano in una bolla dei 14 di ottobre del 1476 (2), suppone che i Teramani glielo attribuissero per opporlo al predicato di duca di Teramo, che allora adoperava (senza per altro avere il dominio della città) Giuliantonio di Acquaviva, duca d'Atri. Anche l'Ughelli (3) scrive del vescovo aprutino in quell'epoca: « Confirmabat ludices, « Rectoresque Civitatis, recipiens ab ipsis fidelitatis juramentum. « Regio Gubernatori baculum in signum jurisdictionis tradebat». Ma della giurisdizione civile propriamente detta del vescovo discorreremo a miglior agio nel capitolo delle varie giurisdizioni esistenti in Teramo durante il presente periodo (cap. xx, § 4).
      8. Per esercitare le sue incombenze civili il vescovo doveva certo avere appositi uffiziali. Così per giudicare le cause civili di appello, giusta i suoi diritti che vedremo più innanzi (cap. xx, 5 4), non poteva mancargli il magistrato, sebbene non mentovato dagli statuti, che più tardi fu detto giudice delle seconde, cioè, cause civili, e durò fra noi fino al 1806. L'altro ufficiale vescovile era l'or nominato giudice a' contratti, che i nostri prelati, dopo che perdettero, siccome vedemmo (cap. xn, § 2) nel secolo xm il diritto di nominare i notai, dessero per lunghissimo tempo, e fino allo scorcio del secolo xvi. Ne abbiamo trovato le pruove nell'archivio di S. Giovanni, il più ricco della città: difatti l'ultimo in-strumento che ivi parli del « giudice a contratti della città e delle « terre vescovili » è dei 28 di settembre del 1569 (4); mentre
      (1) CAMPANI, op. e loc, cit.
      (2) PALMA, op. cit., voi. II, p. 161.
      (3) UGHELLI, Italia sacra, in Aprutin.
      (4) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 126.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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