Il Comune Teramano di Francesco Savini
3 IO Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
invece la prima carta, che in quell'archivio ci presenti il « regio « giudice a' contratti », è un instrumento dei io di luglio del
9. Ed ora, entrando direttamente nel campo dell'autorità comunale, scorgiamo subito primo organo di questa il magistrato, composto de' sei signori del reggimento (sex domini de regimine) rispondenti a' sei sestieri della città, e presieduto dal giudice civile. Consideriamolo dunque, ma sotto i varii aspetti in cui esso ci si presenta durante questo periodo ; in faccia, cioè, alle signorie, alle fazioni e in mezzo al libero ed ordinario esercizio del suo potere. Nel primo, ossia durante la dominazione di Giosìa di Acqua-viva (1424-1438), che fu il solo vero signore di Teraino, mentre gli altri, siccome Braccio da Montone e Francesco Sforza, avendo ben altri dominii e più vaste imprese da curare, lasciavano ai Teramani tanta libertà quanta ce ne mostrano gli statuti, compilati appunto nel 1440 sotto lo Sforza, a' tempi dell'Acquaviva, diciamo, il magistrato era, come vedemmo al proprio luogo (cap. xvr, § 3), a voto di costui, giacché esso eleggevasi bensì dalla città, giusta i riferiti (cap. xvi, § 4) patti di questa col suo signore, ma dovea essere confermato da costui. E possiamo immaginare agevolmente che sorta di magistrati da ciò dovesse uscire! Giusta il secondo aspetto poi, vai quanto dire nell' imperversare delle fazioni, il magistrato doveva certo comporsi degli uomini del partito vincitore, come ci fece già pensare (cap. xvi, § 8) quella regia disposizione che nel 1458, a richiesta del comune, annullava un processo di pubblico tumulto a favore di un cittadino che tutto deve far supporre beneviso alla parte dominante. Ma non solo di tanto abbiamo sospetto, ma di peggio ancora, cioè che il magistrato subisse alterazione persine nella forma. Difatti quando nel 1474, dopo uno dei più terribili scoppii faziosi, venne in Teramo a riporvi la pace il regio commissario Gazo, il celebre Campano ci narra, in una sua lettera esistente nel Muzii (2), e da noi altrove riportata (3), che colui tra le altre opere beneficile compite anche « Mate gistratum reduxit in formam ». Ma veniamo al terzo aspetto del magistrato, quando, cioè, esso agiva nelle circostanze ordinarie; il che ci vien fatto noto dagli statuti suddetti, sì riguardo alla sua elezione, come riguardo alle sue incombenze ordinarie e straordi-
(1) Arch. di S. Gio in Teramo, perg. n. 128.
(2) MUZII, op. cit., dial. 4°.
(3) FR. SA VINI, / signori di Melalino, Firenze, 1881,
P 48.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (332/635)
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