Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3
nane. Per la prima essi ci mostrano che il consiglio sceglieva ogni biennio dodici probi uomini, due per ciascun sestiere della città. Ognuno di questi elettori doveva scrivere in un cartellino (brtvia) sei nomi di persone, uno per sestiere, avvolgerlo nella cera vergine, facendo del tutto una pallottola: le dodici che ne risultavano, sigillate e messe insieme in un bossolo (bussa-la), si rinchiudevano poi in una cassetta (cassecttf) da serbarsi nell'archivio comunitativo, sito in quel tempo nella sagrestia del duomo. Ogni bimestre, che tanto i signori duravano nel!'ufficio, la detta cassetta si portava nella sala maggiore del palazzo comunale, se ne estraeva al cospetto del consiglio, e si dissuggellava il summentovato bossolo dal notaio delle riformazioni, e quindi, per mano di un fanciullo, si tirava fuori a sorte una delle dodici pallottole: i nomi che vi si contenevano designavano i sei signori pel prossimo bimestre. Essendo dodici le pallottole bastavano per due anni. Se qualcuno poi de' sei designati rinvenivasi defunto od assente, spettava al consiglio il sostituirlo. Tali erano allora e sì complicati i modi di elezione del magistrato, quali ce li mostrano i nostri statuti!
0-r'r: 23)-
Dicendo ora dell' ufficio de' nostri magistrati, sappiamo che essi prima di assumerlo, giuravano di bene esercitarlo, di osservare le leggi del regno e gli statuti di Terarno e di farli osservare dagli ufficiali del comune, punendo i mancanti e facendoli punire dalla podestà legale. Poteano spendere, senza il permesso del parlamento e del consiglio, fino a due once, occorrendo per somme maggiori la risoluzione del parlamento; avevano pur la facoltà d'imporre balzelli, ma solo per stipendiare gli ufficiali del comune; non potevano però levar gente, né fare imprese gravose fuori del consenso di quell'assemblea. Curavano altresì che i sindacatori degli ufficiali del comune compissero il loro dovere secondo le costituzioni del regno e i regi privilegii concessi a Teramo, multando chi mancasse. Una delle loro principali incombenze era il reprimere, appena nate, le discordie e le inimicizie tra i cittadini, invocando all'uopo l'aiuto della corte sì spirituale che temporale, cioè del vescovo e del regio capitano. Le deliberazioni si prendevano nel loro seno a maggioranza assoluta, e, quando i voti egualmente si dividevano, interveniva il giudice civile ed il suo voto dirirneva la questione (1. I, r. 23).
Oltre questi ufficii i signori avevano ancora incombenze straordinarie, siccome quella di eseguire i privati contratti, costringendo in un col giudice i debitori a pagare (1. II, r. io). Toccava anche
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (333/635)
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Terarno Teramo Essendo
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