Il Comune Teramano di Francesco Savini
Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
a. loro di stabilire il prezzo (effectum) 'dell' opera de' frantumai e de' fornaciai (I. IV, r. 8 1). Da ultimo chiuderemo il non breve paragrafo col notare che le offese e le ingiurie irrogate ai signori del reggimento punivansi ad arbitrio del giudice (1. Ili, r. 23).
io. Ed ora degli ufficiali del comune. Primo fra questi ed insieme, come abbiamo ora veduto, capo del magistrato era il giudice civile (index causarum civiìiutn). Quale si fosse in sostanza, abbiamo detto narrando del periodo precedente (cap. xv, § io); pel presente poi possediamo più ampie e più compiute notizie mercé un giuramento del medesimo nel 1415 e le disposizioni statutarie del 1440. L'atto del 1415, serbatoci dall' Ughelli (i), che lo tolse dall'archivio vescovile, ove ora più non esiste, da una parte ci mostra il diritto cittadino di eleggere il giudice e dall'altra ci da la forinola del giuramento ch'egli proferiva innanzi al vescovo non che le principali sue incombenze. Il giudice, ch'era allora l'egregio dottore Benedetto da Monteregale « electus ab Universitate et civibus civitatis Terami ad officium ludicatus civiliuni causarum», prestava nelle mani di Stefano da Carrara, vescovo aprutino, al i° di settembre del 1415, il giuramento «de iure et antiqua consuetudine, cuius contrarium memoria hominum non existit»; il che dimostra non solo l'antichità della formola, ma anche, e con molto maggiore interesse storico, quella dell'ufficio che in tempi anteriori, come sappiamo, risaliva a quello di podestà. Da questo importantissimo atto, che noi daremo nella sua integrità fra i documenti (n. xxi), si trae che il giudice durava nel carico sei mesi, secondo l'uso comune d' Italia e i posteriori statuti nostri del 1440 (1. 1, r. i), giurando di esercitarlo « ad fidelitatem et honorem » i° della romana chiesa ; 2° del sovrano di Napoli, eh' era allora la regina Giovanna II, e 3° del vescovo e della chiesa teramana, ciò che mostra l'ordine e il numero dei poteri superiori a quello del comune. Qui anzi ci appare l'alta sovranità della chiesa nel regno di Napoli, fin dai tempi dei monarchi normanni originata, per la papale investitura. Notisi pure pel fatto nostro comunale, che il vescovo vi risulta signore di Teramo; difatti il giudice per prima giura di non far nulla contro il vescovo, di denunziargli qualunque danno si minacci contro la sua persona, il suo stato e la chiesa aprutina; giura poscia di rendere a tutti giustizia e senza alcuna eccezione di persona, e di osservare le assise e gli statuti della
(i) UGHELLI, Italia sacra, in Af rutili., ad « Episc. Stephanum de Carraria », t. I, p. 367 (Venet. 1717).
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (334/635)
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