Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3*3
città e, in mancanza, il diritto comune (iura communio). Si sa poi che nel fatto il vescovo esercitava solo la supremazia giuridica sul comune. L'elezione del giudice appartenne sempre alla città, anche ne' più duri tempi di signorie ; sebbene il Muzii (i), seguito dal Palma (2), lo dica nominato dall'Acquaviva. Difatti a' tempi di costui abbiamo veduto (cap. xvi, § 4) che fu stabilita, ne' patti del 1424 stretti con la città, l'elezione cittadina non solo dei signori del reggimento, ma anche del giudice civile e del notaio de' capitoli, non che dell'ufficiale delle guardie, del depositario, dell'erario, del camarlingo, de* capisestieri, dei razionali, de' sensali e di ogni altro ufficiale, dei quali tutti diremo più innanzi. L'università gli eleggeva giusta la sua richiesta, ma Giosìa vi aveva aggiunta la condizione che doveano essere confermati da lui e inoltre andar soggetti alla sua giurisdizione. Non diciamo poi che sotto il dominio dello Sforza gli statuti del 1440 assicuravano tali elezioni del comune; e perfino nel 1460, quando più grave pesava sui cittadini la mano di Giosia d'Acquaviva, il costui rescritto ci ha mostrato più sopra (§ 4), col dirsi al duca « vostro capitano » da una parte, e dall'altra « giudice del civile » che l'uno era suo ufficiale e l'altro ufficiale della città. Va poi senza dire che, se nei regii diplomi l'elezione del capitano era concessa ai cittadini, molto più dovea essere riconosciuta loro quella del giudice: ce ne ammonisce il privilegio del 1465 a suo luogo esaminato (cap. xvr,
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Possiamo anche dar conto della forma delle sue sentenze, con l'aiuto di una pergamena degli 11 di gennaio del 1447 tuttora esistente (3). Contiene essa una sentenza d'aggiudicazione, in quel giorno pronunziata sul possesso di alcuni beni dal nobile e sapiente signor Viviano de Siroccbis di Foligno, giurisperito ed onorabile giudice delle cause civili di Teramo, sedente al suo solito banco di legge (mrà) nella sala terrena del palazzo comunale, ordinaria residenza di essi giudici. Emesso il giudizio, la parte condannata si appellava alla corte del vicegerente, appello che il Sirocchi accoglieva soltanto « si et in quantum de iure tenetur ». Noi inoltre, per dare un saggio delle sentenze del nostro giudice, lo pubblichiamo infine tra i documenti (n. xxni).
Ed ora diciamo degli obblighi e della competenza giuridica e
(1) MUZII, op. cit., dial. 4°.
(2) PALMA, op. cit., voi. II, p. 123.
(3) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 89.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (335/635)
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