Il Comune Teramano di Francesco Savini
314 Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
municipale del giudice. In quanto ai primi gli statuti del 1440 stabiliscono (1. I, r. i) ch'egli, dopo essere stato eletto in seno del parlamento dai sei signori del reggimento e da ventiquattro elettori da essi nominati, doveva custodire di giorno e di notte la città, nell'assenza del capitano; non poteva ricevere alcun dono dai Teramani litiganti in Teramo, ma doveva udire e decidere le costoro cause, giusta le assise della città, senza mai chiedere, neppure al capitano, aumento dello stabilito salario, e amministrando la giustizia secondo gli statuti e gli ordinamenti di Teramo, e in difetto di questi, giusta le costituzioni del regno e il diritto comune. Terminato poi l'ufficio, doveva rendere esatto conto ai razionali e ai sindacatori di tutte le esazioni fatte, e, rispondendo a chiunque si lamentasse di lui, esercitare, insieme co' suoi ufficiali, legalmente e fedelmente il carico e dimorare sempre in città. Non poteva esiger nulla per la scrittura degli atti, ma solo due soldi a foglio per la copia di essi, né accettare gratuitamente il trasporto delle legna, della paglia o di altro: ed infine era in obbligo di tenere esatto e minuto registro dei conti della città. Il giudice, che esercitava l'ufficio per sei mesi, doveva esser nato e dimorante in luoghi lontani almeno trenta miglia da Teramo, e senza aver quivi alcun parente fino al terzo grado.
Per la competenza giuridica sua poi ci riferiamo a ciò che di-rassi nel seguente capitolo sulla giurisdizione del nostro comune.
Per la competenza municipale del giudice, diremo ch'egli solo proponeva la materia alle deliberazioni del parlamento e del consiglio ed era insieme incaricato di eseguirle nello spazio di dieci giorni, se era possibile (1. I, r. 24) ; doveva pure leggere queste risoluzioni ai sei signori che uscivano e ai sei che lor succedevano nell'ufficio (1. IV, r. 45), come anche era tenuto a convocarli ogni primo dì del mese per dar loro conto di tutti gli affari non potuti spedire dai sei uscenti (1. I, r. 43). Spettava altresì al giudice la cura di far costruire e restaurare le mura della città (1.1, rr. 9 e 57).
li. Un altro ufficiale del comune, che veniva subito dopo il giudice civile e che in gran parte avea le facoltà di questo, come risulta dal giuramento suo del 1415, che noi altresì pubblichiamo in fine insieme con quello del giudice (n. xxi), e dagli statuti del 1440, era il notaio de' capitoli (notarius capitiilorum), o degli atti, detto anche inastrodatti, e più tardi cancelliere. Quel giuramento fu proferito pure al i° di settembre di quell'anno « prout moris est fieri de « antiquitate et antiqua consuetudine in mahibus dicti Episcopi», Stefano da Carrara, da « lohannes Constantinus de Assisio electus
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (336/635)
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