Il Comune Teramano di Francesco Savini

Pagina (337/635)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

     
      Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507).
      « prò Notano capitulorum ab Universitate seu hominibus Civitatis « Terami prò futuris sex mensibus». Gli statuti poi ci mostrano la foggia della sua elezione, simile a quella del giudice, la sua competenza municipale e quella giuridica.
      In quanto alla prima, egli, giusta gli statuti, curava la registrazione de' fuochi (1. I, rr. i e 35), la chiusura delle taverne a tempo debito (1. Ili, r. 15), il mantenimento delle strade e degli edifizii pubblici (1. IV, rr. 4 e 22), la vendita regolare delle merci e l'esercizio de' mestieri (1. IV, rr. 65, 72, 81, 84, 86 e 1 1 1). Provvedeva all'alloggio e ai foraggi del giustiziere o governatore della provincia, compilava il bilancio del comune (I. I, r. 3), e registrava i discorsi nel parlamento e nel consiglio (1. IV, r. 146).
      Riguardo poi alla sua competenza giuridica, il notaio de' capitoli compilava i processi inferiori alla somma di venti once e preparava quelli di somma maggiore (1. IV, r. 143), registrandone gli atti (1. IV, r. 150). Teneva pure i registri degli accusati e un cedolone (cedulonus) delle condanne e dei condannati (1. IV, rr. 154
      e I55)-
      12. Durante questo periodo, siccome nel precedente (cap. xv, -§ 12), ci appare un altro ufficiale dipendente dal comune: il ca-
      pitano di San Giovanni a Scorzone, antico monastero dei benedettini, divenuto allora un feudo comunale. Egli, nominato dalla città, vi esercitava la giurisdizione a nome di questa; anzi nella regia concessione del 1465 abbiamo veduto accordato a questo capitano il mero e misto impero sui vassalli abitanti in quel feudo.
      13. Passando ora- agli altri minori ufficiali, e' imbattiamo in prima nel camarlingo (camerarius'), veduto pure nel precedente periodo (cap. xv, § 12). Esso, secondo gli statuti del 1440, era eletto dal consiglio e durava nell'ufficio sei mesi, godendo il salario mensile di venti soldi (1. I, rr. 1 8 e 53). Non potea essere rieletto se non scorsi due anni dopo il primo esercizio (1. I, r. 1 8).
      In quanto poi al suo ufficio, doveva egli far subito ai sei del reggimento e al giudice civile esatta relazione dei conti del comune (1. I, r. 53). Era inoltre obbligato a notare il bilancio del comune, tenere il registro delle multe pagate, avendo egli la cura di esigerle e di renderne conto ai ragionieri del comune (1. 1, r. 53). Doveva riscuotere la cosi detta trigesima a prò del comune proveniente dalle somme o dal valore delle cose in litigio, ovvero, in caso di rifiuto da parte de' contendenti, ritenere qual pegno otto danari per lira (1. I, r. 19). Doveva finalmente leggere in consiglio i nomi delle persone multate ascoltandone insieme le ragioni


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

Pagina (337/635)






Notano Universitate Civitatis San Giovanni Scorzone Terami