Il Comune Teramano di Francesco Savini
3 ' ' Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
(1. IV, r. 155), ed ogni semestre renderne conto ai ragionieri (1. I, r. 56).
Seguiva il depositario (depositarmi), citato pure nell'antecedente periodo (cap. xv, § 12); andava soggetto agli stessi obblighi del camarlingo (1. I, rr. 55 e 56), e doveva ogni semestre render conto ai ragionieri del comune.
Il tesoriere (aerarmi), di cui abbiamo altresì novella nell'altro periodo (cap. xv, § 12), doveva anch'egli rivedere i conti e sostenere gli stessi doveri dei due precedenti ufficiali (1. I, rr. 53 e 56).
Gli esattori (collectores) esigevano le pubbliche imposte (col-lectas) con gli stessi obblighi sunnotati (1. I, rr. 53 e 56).
I ragionieri (rationatores collectarum) erano tenuti, ogni se mestre, a rivedere i conti ai camarlinghi, ai depositarii ed agli esattori del comune e a curare l'iscrizione dei residui, che dovevano essere a loro consegnati, nei quaderni dei depositarii (1. I, r. 56)-
Vengono poi i contestabili (commestabuli), che presso di noi a quest'epoca, malgrado l'ordinario e generale significato militare del loro nome, eransi ridotti all'ufficio di esattori, giacché giusta i detti statuti dovevano registrare i tassati pe' fuochi (1. I, rr. 15 e 51), esigere le collette (1. I, rr. 56 ; IV, 142), tenere i pegni (1. II, r. 14); esigevano per loro compenso quattro denari per ciascun fuoco (1. I, r. 32) ed erano eletti dagli uomini di contestabilia (de com-mestabilia). Dal contesto però degli statuti s'intende che quest'ultima era una compagnia di armati ai servigi del comune e che i contestabili n'erano i capitani; potremmo anzi supporre che quell'ufficiale delle guardie, mentovato come ufficiale del comune da eleggersi da questo nei patti del 1424 con l'Acquaviva (cap. xvi, § 4), sia appunto uno di questi capitani.
I giurati (iuratt) erano anch'essi ufficiali del comune ed, eletti per un anno dal giudice civile (1. I, rr. 4 e 60), riferivano ogni bimestre sui delitti commessi contro gli statuti (assisias) di Teramo, e a ciascuno di essi veniva assegnata l'osservanza di dieci rubriche di queste leggi (1. I, r. 33). Oltre questi giurati, che direbbonsi di giustizia, v'avevano anche i cinque giurati che invigilavano sui macelli (1. IV, r. 96) e che noi chiameremmo della grascia, siccome per esempio dicevansi in Udine (i).
Ogni sestiere aveva due correttori di fuochi (corrigenles focu-larià), eletti per un anno dal magistrato (1. I, r. 3 5), i quali cura-
(i) Cf. REZASCO, Di-bonario star, ammin., alla voce « giurato ».
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (338/635)
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Acquaviva Teramo Udine Di-bonario
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