Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XIX - Suo organismo nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3 ' 7
      vano la scrupolosa registrazione di questi nel fumante, ossia registro de'fuochi (1. I, rr. 32 e 51).
      Il massaio (tnassarius) poi compilava 1* inventario delle cose mobili e immobili del comune, e teneva un registro degli oggetti che si consegnavano al regio capitano, al giudice civile e al notaio de' capitoli (1. I, r. 48).
      In quanto poi ai sindaci (sindict), o rappresentanti del comune, ve n'avea allora di tre sorta : il sindaco generale, scelto ogni anno dal parlamento per esercitare tutto quello che incombeva al comune (omnia Universitari incumbentia) (1. I, r. 28) ; i sei speciali, che invigilavano e accusavano ai regii tribunali gli ufficiali del re che violassero la giustizia (1. I, r. 28). Finalmente v'aveva il sindaco o messo (ambassiator, nunctius spetialis), che spedivasi pei negozii dell'università al re, o ad altri, munito delle lettere credenziali (Jiterae credentiae) del giudice cittadino (1. II, r. 32).
      Eccoci ora ai capisestieri (capnsisteria), o capisesti, come si chiamavano a Firenze, ove erano, come negli altri liberi comuni d'Italia, a capo delle milizie popolari di ciascun quartiere o sestiere. Presso i nostri statuti (1. I, r. 9) appaiono solo per dare il loro consiglio sull'edificazione delle torrette (turrictas) più atte alla difesa delle mura della città.
      Presso di noi esistevano, al pari che nelle città toscane e marchigiane, i viali (yiaks) eletti dal giudice nel numero di dieci (1. I, r. 4) e divisi in due schiere; l'una che curava le strade, le piazze e gli edifizii pubblici della città; l'altra che provvedeva alle vie, ai ponti e alle fontane fuor della medesima, obbligando i vicini possidenti a ripararli. Multavano essi i mancanti e stabilivano, mercé due arbitri (probi-viri), le vie vicinali necessarie agli accessi dei fondi privati, anche sugli altrui terreni (1. I, r. 29).
      Manteneva pure il comune i pontonai (pontonarii), che, nominati per un anno dal magistrato e per ciascun ponte grande, curavano il mantenimento di questi a spese del comune, al cui consiglio doveano poscia render ragione di esse (1. I, r. 31).
      Più importante magistratura era poi quella dei pacieri (paci-ficatores), detti anche probi-viri, sì necessari! in que' tempi per noi torbidissimi e sì comuni allora nelle città italiane. Eleggevansene quattro per sei mesi e componevano senz'appello, a richiesta di qualsiasi cittadino, i dissidii (1. I, r. 45).
      Anche le chiese avevano, in que' tempi di miste competenze, i rappresentanti del comune di' eran detti economi (yconomi). Il consiglio sceglievano due per ciascuno dei templi principali: Duomo,


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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