Il Comune Teramano di Francesco Savini

Pagina (343/635)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

     
      Cap. XX - Giurisdiz. varie nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). j ^ '
      medesimi (1. Ili, r. 31) vietava ad ogni cittadino di aderire ad alcun magnate o barone « adherere audeat alicui magnati vel ba-«rono». Tale clausola ci fece anzi altrove (i) sospettare non fosse stata introdotta nel testo allorquando questo, al ritorno della dinastia aragonese, fu interpolato, siccome narrammo (cap. xvi, § 5), ad onore della medesima; se non che la sicura sincerità del testo ci fece ivi sgomberar l'animo da ogni dubbio ed insieme persuasi che i Teramani, profittando dell' ampia libertà loro lasciata dallo Sforza, includessero nel codice quella clausola tanto ad essi cara. Una vera poi, anzi crudele podestà signorile esercitò Giosla di Acquaviva, tanto nel primo periodo, quanto nel secondo, e le differenze di forma esaminammo noi già al proprio luogo (cap. xvi, § 4). Lo stato poi giuridico dei teramani sotto quel barone, tanto rispetto a costui, quanto rispetto al magistrato cittadino ci vien fatto noto autenticamente dai capitoli intervenuti nel 1424 tra lui e la città e riferiti più indietro (cap. xvi, § 4). Vi leggemmo difatti che 1'Acquaviva, riservando a sé l'elezione del capitano e del castellano, esercitava la giurisdizione criminale, cioè pei delitti di lesa maestà, degli omicidi!, furti, adulterii, stupri, delle violenze, ferite, rapine e degl'incendii; lasciando alla città l'elezione (ma da confermarsi da lui) dei magistrati e degli ufficiali del comune e la giurisdizione civile col diritto di rappresaglia e con quello delle pene convenzionali e di spergiuro; assicurava inoltre i cittadini che le cause tanto civili quanto criminali e d' appello e le pene che ne seguivano dovessero fornirsi in Teramo. Del resto dall' aver visto (cap. xvi, § 3) il magistrato comunale comporsi tutto a voto di Giosìa, possiamo argomentare quanta reale libertà godessero allora i nostri concittadini.
      3. Fin qui abbiamo considerato la giurisdizione feudale in quanto era esercitata da un signore di Teramo su tutt' i cittadini ; ora dobbiamo guardarla sotto un rispetto del tutto diverso e senza fine più limitato, in quanto cioè era essa goduta dai nobili feudatarii teramani in Teramo. Scorgemmo già (cap. x, § 15) costoro legati da patti speciali con la città quando nel secolo xnr scendevano dagli aviti castelli, insieme co' loro vassalli, ad abitar Te-ramo, ed ora vediamo che il comune in questo periodo guarentiva, mercé gli statuti del 1440, i diritti convenuti in que' patti. Così, siccome seguiva pure nel periodo precedente (cap. xv, § 16), esso riconosceva i servigi a cui erano tenuti i vassalli del terri-
      (i) FR. SAVINI, Stud. cit., p. 147.
      SAVINI, // comune teramano. 21


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

Pagina (343/635)






Teramani Sforza Giosla Acquaviva Acquaviva Teramo Giosìa Fin Teramo Teramo Te-ramo Stud