Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      3 22 Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
      torio teramano verso i loro signori (1. II, r. 2). Tanto gli uni quanto gli altri poteano ricorrere al giudice civile di Terarno per 1' osservanza de' pattuiti servigi, e per la conciliazione tra loro eleggevansi due o tre arbitri. Le terre gravate di siffatti servigi non poteano alienarsi senza il consenso di coloro, a cui essi erano dovuti. Quando poi i nobili accordavano ai loro vassalli l'affrancazione da que' servigi, questa non si poteva più revocare. I nobili che non osservassero i patti stretti col comune, riguardanti le loro terre e vassalli, perdevano le immunità ed i beni stabili a loro concessi dall' università in forza appunto di quei patti (1. IV, r. 2). In faccia al comune poi essi nobili godevano i soli seguenti privilegii: l'immunità e il possesso dei beni stabili a loro regalati dal comune in compenso della loro venuta in città, siccome era stabilito nei menzionati patti (1. IV, r. 2). Inoltre ai nobili e padroni di vassalli il camarlingo del comune dovea dare la metà delle multe e delle trigesime (la trentesima parte cioè del valore delle cose giudicate spettanti al giudice) riscosse sopra i loro vassalli per conto del comune, detrattone prima il decimo per le spese di giudizio (1. I, r. 20). Notevolissima ci appare intanto questa povertà di privilegii accordati dal comune a' suoi concittadini nobili, e che ci mostra come questi non avessero alcuna ingerenza nelle cose municipali, e non vi fosse, per questo capo, alcuna differenza fra essi e gli altri Teramani. Ciò del resto abbiamo assodato in altro luogo più sopra (cap. xix, § i).
      4. E procedendo per gradi in questo campo delle giurisdizioni, come qui è necessario più che altrove, verremo ora a riguardare quella temporale del vescovo. Ne abbiamo parlato per incidenza e in generale, ragionando dell'organismo comunale in quest'epoca (cap. xix, § 7); ma qui, col sussidio degli statuti, ne diremo più specificatamente. Stabiliscono dunque questi i seguenti diritti vescovili : la conferma degli statuti e degli ordinamenti del comune (1. I, r. 23), la già mentovata nomina dei giudici a contratti per la città e per le terre vescovili (1. II, r. 15) riconosciuta, come abbiamo visto (cap. xvi, § 8), dal regio diploma del 1458, la riscossione della metà delle multe e delle trigesime (toltene le spese della carta e dell' inchiostro) esatte dal camarlingo del comune per conto di questo (I. I, r. 20 ; cap. v, § 11), e 1' appello al vescovo dalle sentenze del giudice civile ed in sede vacante al capitolo. In tal caso sì il vescovo che il capitolo doveano decidere entro il termine di cinquanta giorni giusta le assise teramane e il diritto comune e dopo sentiti il rappresentante (sindicus) municipale ed


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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Terarno Teramani