Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XX - Giurisdiz. varie nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3^3
      il giudice civile (1. I, r. 17). Si noti ancora che tra i mezzi, che i sei signori del governo municipale dovevano adoperare per reprimere le discordie e le liti tra i cittadini, s'impone dalle assise i \ (1. I, r. 23) l'invocazione della curia tam spiritualis (cioè vesco- i j vile), qiiam secularis (ossia regia); il che dimostra che in Teramo, I oltre il tribunale e le milizie del re, v* erano ancora il tribunale / i e i militi del vescovo; veri contrassegni dell'alto dominio di questo M sui Teramani. Godeva inoltre il vescovo l'immunità, giacché al); suo tribunale gli statuti riconoscevano andar soggetto il chierico, '•! anche quando piativa col laico o criminalmente l'offendeva (1. Ili, r. 18). Il clero godeva pure l'esenzione dalle tasse, e guai al comune, se la necessità delle sue vuote casse lo costringesse ad imporgliele, anche col consenso del vescovo! noi abbiamo veduto (cap. xvn, § 8) difatti come nel 1452 corresse in aiuto dell'aggravato clero lo stesso papa per condannare perfino il vescovo.
      5. Ma entriamo nel tema diretto e principale del presente capitolo : la giurisdizione municipale. Nei tempi baronali questa subiva, com' era conseguente, notabili alterazioni, e noi le abbiamo veduto poc' anzi (§ 2), ragionando della potenza e prepotenza di Giosìa di Acquaviva; né accade quindi ripetere-l'esposizione delle mansioni municipali sotto quel dominatore. Occupiamoci dunque qui dell' ordinaria giurisdizione comunale durante il presente periodo delle fazioni e delle signorie, e vasta messe ce ne fornirà lo statuto del 1440, che va quasi tutto in questa bisogna. Ma, prima di porgere al lettore lo svolgimento delle varie giurisdizioni cittadine che ci presenta esso statuto, diciamo un po' de' diritti che il nostro comune esercitava in questo periodo, quali ci appaiono (fuori de' materiali datici da quel codice) o da regii documenti o dal fatto stesso dell'esercizio. Molteplici nel comune nostro erano allora tali diritti, secondo le vaste ed intralciate competenze dei varii poteri dominanti in quell' epoca. Noi qui li divideremo, per dar loro un certo ordine, in interni ed esterni, cioè in quelli che si svolgevano entro il campo cittadino ed in quelli che si esplicavano fuor del medesimo. In quanto ai primi, conosciamo i seguenti diritti :
      a) Di fare statuti e ordinamenti comunali, diritto confermato nei regii diplomi degli anni 1458, 1465, 1499 e 1507 (capitolo xvi, §§8, n, 21 e 23);
      b) Di giudicare le principali cause civili e criminali, concesso nel 1458 (cap. xvi, § 8). Vedremo poi con gli statuti del 1440


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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