Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      324 Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
      fin dove si estendesse cotesta competenza giuridica del nostro comune;
      cj D'imporre ed esigere le gabelle, accordato nel 1458 (cap. xvi, § 8);
      d) Di levar genti per combattere i nemici dell'ordine pubblico, attestato dai fatti narrati del 1459 (cap. xvi, § 12);
      e) Di innalzare fortificazioni nella città, eccetto nel castello ch'era regio, siccome abbiamo veduto (cap. xvi, § io), parlando degli avanzi di questo assegnati nel 1462 ad esse fortificazioni;
      f) Finalmente annovereremo il diritto comune ai privati, di fare vendite e permute, siccome ci mostrarono (cap. xvr, § 3) gli atti del 1449.
      Ed ora dei diritti esterni, i quali così dingueremo :
      a} Di mandare proprii rappresentanti ai parlamenti generali del regno, siccome vedemmo (cap. xvi, § 17) esser seguito negli anni 1449 e 1499; diritto poi tolto dal governo spagnuolo (cap. xvi, § 22) ;
      b) Di stringere leghe politiche non solo con le città del regno, ma anche con quelle del vicino Stato pontificio, salvo l'onor regio; privilegio apparsoci nel diploma del 1458 (cap. xvi, § 8);
      e) Di fare' alleanze inoltre coi vicini comuni contro le minacce d'infeudazioni, siccome ci mostrò il trattato del 1443 con Atri (cap. xvi, § 6);
      d) D'interporsi a fine di pacificare i comuni non solo del regno, ma anche dello Stato papale, siccome accadde nel 1481 con Atri e nel 1459 con Ascoli (cap. xvi, § 15);
      e) Di far trattati commerciali coi comuni vicini, siccome seguì con Atri nel 1484 (cap. xvi, § 16*);
      f) Di acquistare infine territorii e paesi, assoggettandoli alla propria giurisdizione feudale con tutt'i privilegii della stessa natura e persine con la facoltà di abbatterne le fortificazioni, come narrammo (cap. xvr, § 14) nel caso di Fornarolo nel 1470; con gli obblighi corrispondenti di pagare il relevio pel possesso e l'adoa per la rendita (cap. xvi, § 14).
      6. Ed ora spingiamo le nostre vele nelle onde burrascose della nostra giurisdizione municipale, e la materia copiosa ci forniranno gli statuti del 1440, mentre a scernerla ci gioverà il nostro citato studio sui medesimi ridotto qui ai più brevi termini possibili. Incominciamo dalle disposizioni generali: il comune riconosceva innanzi tutto le seguenti leggi: lo statuto teramano ed in difetto le costituzioni del regno, il diritto comune e quello longobardo (1. II,


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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