Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XX - Giurisdiz. varie nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-15
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r. i) ; e ne stabiliva insieme l' immutabilità (I. I, r. 59). Godeva esso solo la facoltà d' infliggere pene pecuniarie, come risulta dall'intero corpo delle leggi municipali, le quali solo in un caso, per assicurarsi dei debitori morosi, ammettevano nel giudice cittadino il potere d'imprigionarli nel palazzo (1. II, rr. 4 e io). Gli statuti del 1440 assegnavano al giudice il compito di esigere da ogni cittadino il giuramento di mantenere l' ordine e la pace pubblica (1. I, r. 6), vietavano ogni estorsione o composizione con gli ufficiali del comune (1. I, r. 41) e la venalità dei diritti privati (1. I, r. 25) ; assicuravano l' indennità ai cittadini citati presso i regii tribunali fuori Teramo (1. IV, r. 141) ed assegnavano i giorni di seduta e di vacanza del tribunale cittadino (1. II, rr. 2 e 1 8).
7. Scendendo ai particolari, diremo in prima della competenza civile della curia teramana: il giudice procedeva e condannava giusta gli statuti (1. II, r. 1 1), siccome pure il notaio de' capitoli nelle cause minori di venti soldi (1. IV, r. 143). Era vietato l'adire i tribunali regii (1. II, r. 19), ed erano minutamente regolate le citazioni nelle cause maggiori di un'oncia (1. II, r. 3), le petizioni in quelle minori (1. II, rr. 4 e 13), i giuramenti nelle cause dubbie (1. II, r. 5), la riconvenzione in giudizio (1. IV, r. 153), l'esecuzione delle sentenze (1. IV, r. 140), le dilazioni (1. II, r. 7), il procedimento nelle contumacie (1. II, r. 8), le cause de' forestieri contro i Teramani (1. II, rr. 6, 12 e 1 6) e quelle tra' parenti (1. II, r. 9). Le nostre leggi assegnavano al giudice cittadino il risolvere le questioni de' confini (1. I, r. 1 1), il curare i diritti di privata proprietà (1. IV, r. 147) e il far compilare gli atti civili (1. II, 17). Esse regolavano pure di questi atti la esecuzione (1. II, r. 14) e la prescrizione (1. II, r. 13), e 1' inventario tanto degli atti civili (1. I, r. 7), quanto degli statuti (1. I, r. io), come ancora il valore e 1' esecuzione degli atti privati (1. II, r. io), e finalmente la prescrizione annuale delle mercedi (1. II, r. 12).
8. Vediamo ora fin dove valesse la competenza criminale della nostra curia cittadina, la quale, siccome dicemmo (§ 6), giudicava si i delitti, ma li puniva solo con pene pecuuiarie (1. Ili, r. i); queste però erano irremissibili e tanto che un parente doveva pagare per l'altro (1. IV, r. 138). Le citazioni erano sempre necessnrie e, al bisogno, seguiva la contumacia (1. Ili, r. 2; IV, 139) e procedevasi d'ufficio nei delitti commessi a' danni del comune (1. I, r. 14). Con diverse multe erano punite le seguenti colpe: i° le offese contro Dio nelle bestemmie e negli spergiuri (1. Ili, r. 34) ; 2° le offese contro le persone pubbliche (1. Ili, r. 23); 3° i delitti contro
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (347/635)
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Teramo Scendendo Teramani Dio
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