Il Comune Teramano di Francesco Savini
32o Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
l'ordine pubblico, quali 1' ingresso furtivo in città (1. Ili, r. 9), i danni ai fossati della città (1. Ili, r. 16), il giro notturno (1. Ili, r. n), il tenere aperte le taverne di notte (1. Ili, r. 15) e l'albergarvi le meretrici (1. Ili, r. 17), il porto d armi (1. Ili, r. 8), il favorire i ghibellini (1. Ili, r. 19) o i baroni a scopo di private vendette (1. Ili, r. 31); 4° i delitti contro le persone private, quali le ingiurie verbali e le minaccie (i. Ili, rr. 4, 5 e 6), le percosse e le ferite (1. Ili, r. 7), le calunnie (1. Ili, rr. 35 e 36), l'adulterio (1. Ili, r. 27), il promuovere matrimonii fra i minori (1. Ili, r. 33); 5° i delitti contro i beni privati, come il furto (1. Ili, r. 20), la turbazione di possesso (1. Ili, rr. 13 e 14), l'uccellazione de' volatili domestici (1. Ili, r. 26), il guasto o la distruzione delle proprie case (1. Ili, r. 12) e l'usura (1. Ili, r. 25). I delitti poi commessi fuori del territorio teramano andavano puniti al ritorno in patria dei delinquenti (1. Ili, r. 24). .Stabilivasi inoltre l'esenzione dalle pene a prò de' parenti de' maggiori e de' mariti (1. Ili, r. 21), siccome riconoscevasi l'immunità dei chierici (1. Ili, r. 18). Varie circostanze di tempo (la notte) e di luogo (i palazzi pubblici, le piazze, le chiese) facevano poi raddoppiare le pene (1. Ili, r. 37), siccome al contrario la confessione della colpa produceva il dimezzamento delle medesime (1. Ili, r. 38).
9. Passiamo ora alla giurisdizione comunale sui delitti campestri o danni dati, come nel linguaggio giuridico del tempo essi si chiamavano. Questa era una parte assai importante nella legislazione statutaria delle città italiane del medio évo, ed anche il nostro codice vi dedicava tutto il V ed ultimo libro. Esso meo minciava regolando 1' applicazione e la diminuzione delle pene, la quale ultima seguiva nell' inverno, quando appunto i campi andavano meno onusti di frutti e nel caso i danni fossero fatti dagli animali (1. V, r. i); raddoppiavansi invece allorché erano compiti dagli uomini e di notte (1. V, r. 2); stabilivasi la rappresaglia contro i forestieri (vicini extert), punendoli con quelle pene (maggiori delle teramane) che trovavansi comminate nelle leggi del loro paese (1. V, r. 27) ; regolavansi minutamente le accuse, le denunzie (1. V, rr. i, 18, 19, 20 e 24) e le citazioni (1. V, rr. 146 15). Le donne testimoniavano nelle proprie dimore, ovvero in piazza o in chiesa (I. V, r. 17). Lo statuto stabiliva altresì l'epoca delle contumacie (1. V, r. 25), il limite delle condanne (1. V, r. 26) e il modo ed il tempo della esecuzione delle sentenze (1. V, r. 28) ; dei danni dati andavano responsabili i padroni e i ricettatori (1. V, rr. i, 21 e 23) e la garanzia per essi danni durava sei mesi (1. V,
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (348/635)
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Stabilivasi
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