Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XX - Giurisdiz. varie nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3^7
      r. 20). Variamente poi e proporzionatamente punivansi i danni campestri, secondochè fossero arrecati dalle persone laiche (1. V, rr. 2, 3, 6, 8, io e 13), dai chierici (1. V, r. 11), o dagli animali (1. V, rr. 12 e 22). Ammettevasi la servitù di passaggio nei fondi altrui (1. V, r. 4) e imponevansi ai privati parecchie cautele, acciò gli uomini e le bestie non potessero agevolmente entrare e danneggiare nei terreni (1. V, rr. 5, 7, 9, 16 e 32). Ma non solo gli statuti provvedevano a ciò, ma prevenivano ancora i furti delle frutta col frugare i portatori delle medesime (1. V, r. 30) e con l'obbligare i privati a tenere per esse in campagna appositi custodi (1. V, r. 31).
      io. Accenniamo da ultimo ad un'altra sorta di giurisdizione, che esercitava allora il nostro comune e la quale diremo amministrativa pel provvedere eh' essa faceva ali' andamento interno del medesimo. A tale fine lo statuto del 1440 stabiliva le condizioni del conferimento e dell' esercizio del diritto di cittadinanza, accordando, nella mira di accrescer di popolo la città, ai nuovi citta-tadini parecchi privilegii ed esenzioni (1. IV, r. i). Fissava pure i giorni per l'adunanza del parlamento (1. Ili, r. 30), vietava agli abitanti del contado di partecipare, nel consiglio o nel parlamento, alle discussioni riguardanti gì' interessi de' loro villaggi, regolava l'elezione ed il salario del medico comunale (1. I, r. 54), siccome ancora i diritti e i doveri de' notai, assegnando loro il tempo e il prezzo dei loro atti (1. IV, rr. 13 e £7), assicurava l'immunità e la protezione dell' ospedale di S. Antonio abate (1. I, r. 5). Provvedeva anche agli ebrei, impedendo loro il taglio e la vendita ai cristiani della carne degli animali bovini e pecorini (1. IV. r. 160) ; regolava pure l'occupazione dei posti pubblici per parte de' venditori nelle piazze in tempo di fiera e del mercato sabatino (1. IV, r. 36) e impediva alle donne di sedere ne'grandi banchi delle chiese (1. IV, r. 39); stabiliva i modi e le stagioni de' lavori campestri (1. IV, rr. 30, 31, 32 e 140) e finalmente regolava il corso delle acque e delle gore de' molini (1. IV, rr. 29, 33, 49, 746 73) e limitava i diritti alluvionali, assegnando la proprietà delle legna grandi ai possidenti vicini e di quelle piccole a chiunque prima le prendesse (1. IV, r. 62).
      n. Eccoci infine al termine del racconto di questo lungo ed agitato periodo della nostra storia comunale, il quale, e per la varietà e molteplicità degli eventi e per l'abbondanza delle notizie che lo riguardano, ci ha intrattenuto più assai che non la narrazione dei precedenti, obbligandoci inoltre ad una maggiore divi-


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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S. Antonio Antonio