Il Comune Teramano di Francesco Savini
33' Parte IV - II comune teramano nell' évo moderno.
« tuttoché eletti, perciocché essi poi eleggevano i magistrati dal « loro corpo, furono denominati elezionarj. E in quanto al piccolo « numero di essi, si rifletteva eleggendosi dalle famiglie i più anziani, venivano presto per 1* età a mancare, e a dare così luogo « agli altri. Nel numero poi de' ventiquattro non si vedeva una a mera aristocrazia, perciocché non dipendeva da essi il tutto, anzi « del tutto essi non formavano che la metà, per altro si esagerava « il governo Aristocratico per migliore, quante volte i Governanti « essendo de' Migliori della Città si conformassero sempre agli « Statuti, il che s'era osservato nei due passati anni, ne' quali « avendo governato aristocraticamente i soli ventiquattro, le pubbliche cose erano andate con utilità, e con armonia. Né si potevano opporre i Statuti medesimi prescriventi (i) il parlamento « di dugent'Uomini probi; perciocché quegli Statuti, chiamati propriameute Assise, furono formati allorquando la Città era più « popolata d' assai. Quindi pensò taluno, che quel numero ancota « si dovesse restringere a cento Cittadini scelti 'da tutto il popolo, « per evitare le confusioni solite ad essere prodotte dalla moltitudine, e per evitare ancora che non intervengano più d'uno « della stessa famiglia». Fin qui il Muzii riferito dall'Antinori: e noi dobbiamo dire che tutta questa minuta e, diremmo anzi, polemica esposizione di fatti, che dettero luogo nel corso del tempo al patriziato teramano, come quella che ci è data da uno scrittore contemporaneo ai medesimi e provato sincero, e riprodotta fedelmente, come abbiamo veduto soler sempre l'Antinori, merita la nostra maggiore considerazione. Si scorga in prima nella riforma del 1562 lo spirito del tempo tendente a restringere in pochi la facoltà di molti, che nell'antecedente medio évo dominava nel campo dei diritti municipali; né si trascuri di osservare come il potere regio, intervenuto nella bisogna ad invito de' malcontenti esclusi dal numero de' privilegiati, restrinse ancor di più questo, e come, solo quando gli uomini di legge, cacciati fuori dal corpo dei maggiorenti (gli avvocati si lasciano mai in verun tempo bandire dai pubblici uffizii ?), se ne risentirono, il primitivo numero di 48 elegibili fu ristabilito. Ma si noti bene, in tutte queste varie modificazioni, la forma oligarchica, segno de' tempi, campeggia sempre! Anzi, soggiungiamo qui, nel linguaggio del contemporaneo narratore e nella maniera sua, che abbiamo chiamato polemica,
(O Cf. Statuti ad comune di Teramo del 1440, lib. I, rubrica 24, Firenze,
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (358/635)
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