Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      34° Parte IV - II comune teramano nell' évo moderno.
      «l'ordine de'Civili, ed uno dell'ordine de' Popolari. Vuole però « la M. S. che questa sovrana determinazione non escluda dalla « nobiltà coloro che si tengono con lustro, ed abbiano il padre e « l'avo, che non abbiano esercitato officj vili. Eseguisca dunque « esattamente cotesta Udienza tutto ciò che la Regale provvidenza « ha risoluto, per bene di cotesto Pubblico e fine delle liti, facendo « assistere l'Assessore Avitabile nel parlamento da farsi per questa « elezione de' novelli Decurioni. — Napoli i Dicembre 1770. — « Carlo de Marco. — Udienza di Teramo ». E con tal regio decreto, prestamente adempiuto, siccome narreremo nel prossimo capitolo dei fatti comunali nel presente periodo, l'intera metamorfosi del nostro cittadino reggimento compissi, e il patriziato municipale ebbe fine in Teramo.
      12. Se non che il tenore di questo decreto merita la nostra maggiore attenzione, sia per studiare le cause morali e storielle del radicale provvedimento che vi si contiene e sia anche per esaminarne quella parte che riguarda il regio parere sul nostro ceto patrizio. Ciò noi faremo considerando prima le condizioni dei comuni del regno nello scorcio del secolo xvni, e poscia paragonando le medesime con quelle speciali del nostro.
      Notevole era dunque l'agitazione, per dir così, municipale nelle città del regno di Napoli, siccome si può vedere nel recente e dotto studio del Faraglia (i) : essa, oltre le cause remote che ognuno può scorgere nello spirito del secolo, già volgentesi a prò dei diritti popolari, aveva origine immediata nelle quistioni che, per le elezioni de* cittadini magistrati, sorgevano per lo più nei parlamenti tra i nobili e i mercanti, tocchi fin d' allora da quello spirito. Difatti in séguito di que' dissidii si notano in quell' epoca frequenti le trasformazioni de'municipali reggimenti: cosi in Brindisi nel 1789(2), nell'Aquila nel 1790(3), in Bari nel 1797(4), 'n Andria'nel 1798 (j), e via dicendo. Noteremo frattanto che in tutte queste riformazioni, per quanti nuovi diritti si riconoscessero o si dessero al popolo, eran sempre fatti salvi quelli della nobiltà, nei luoghi in cui essa esistesse. Così la nuova legge comunale barese dei 14 di luglio del 1797 divideva nel seguente ordine i tre ceti che dovevano
      (1) FARAGMA, // Comune nell'Italia meridionale (1100-1806), Napoli, 1883.
      (2) FARAGLIA, op. cit., p. 260.
      (}) Cf. Bollettino detta Soc. Star, abru^., puntati II, p. 130.
      (4) FARAGLIA, op. cit., p. 298.
      (j) FARAGLIA, op cit., p. 259.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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