Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XXII - Suoi atti nel periodo del patriziato (1507-1770). 355
riassunto dall'Antinori (i), fu dato da Napoli ai 15 di maggio del 1517 sopra i 41 capitoli impetrati a nome della città dai costei messi Jàcopo Naticchia e Francesco Trimonzii, che avevano altresì incarico di prestare il giuramento di fedeltà alla nuova signora. Ssso è assai importante per le ricche notizie che ci fornisce sulla vita comunale nostra in quell'epoca, e noi perciò ne daremo qui una larga analisi, adoperando anzi in qualche luogo più notevole le parole originali del documento. Si concede dunque prima in questo, che la città e il contado si mantengano nella libertà demaniale, né mai si vendano ad altri e abbiano la conferma di tutti i privilegii già concessi dalla regina sua madre (e da noi riferiti più innanzi (cap. xvi, § 22), non che degli statuti e delle assise, riformazioni e consuetudini. Inoltre « la prefata Maestà se digna « confermar et de novo conceder ala detta Università che li primi « et secunde cause Civili de appellationi, et li primi cause criminoli se debbiano cognoscere, et terminari et decider! per lofficiali « di detta Citta, et che nullo altro officiale de la Provincia de Ap-
« pruzo..... excepto crimine lese Maiestatis». Ammette pure «la
« observancia de potere eligere el Capitano in essa Citta con tuti « officiali et membri senza li quali dicto officio non si potè esercitare, et maxitni Judici Mastrodati Cavaliero et Famegli », però con la conferma degli eletti da parte della regina, sendochè la mastrodattia era stata tolta alla città tre anni innanzi. Conferma altresì il diritto cittadino di esigere le gabelle e tutr* i proventi delle cause criminali onde poter pagare il salario al capitano, e concede che questo possa decidere le cause criminali, le quali portino afflizione e recisione di membra, e, in caso di commutazione di tali pene, che essa torni di vantaggio alla università; eccetto però sempre il delitto di lesa maestà. Che i capitani e i loro ufficiali debbano osservare i capitoli, giusta la tavola antica (che noi crediamo gli statuti del 1440), non ostante che da cinque anni se ne sia trascurata l'osservanza. Conferma la franchigia del mercato nel sabato, nella vigilia e nel giorno seguente dalle rappresaglie. Concede che si paghino soltanto tre celle al mastrodatti per la presentazione di instrumenti, e che si saldino le imposte al regio fisco metà in danaro e metà in pann1' teramani. Accorda l'indulto generale di tutt'i delitti fino a quel giorno, purché si ottengano pace e remissione dalla parte, e ammette che l'abolizione delle
(i) ANTINORI, Mem. mss. di Teramo, nella biblioteca Provine. dell'Aquila, ad an. 1517.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (377/635)
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