Il Comune Teramano di Francesco Savini
444 Parte IV - II comune teramano nel!' évo moderno.
deputati a rivedere le quarte e le contribuzioni (e. 80) e quelli che dovevano fare il nuovo apprezzo (e. 139); come anche coloro che vegliavano al mantenimento dell'ordine pubblico e alla distribuzione dei posti nelle piazze in tempo di fiera (e. 14). Le patenti poi, che spedivano i signori del reggimento, avevano la solita intestazione: ludex, Regimen et Università! regiae Civitatis Terami (e. 14). Essi stabilivano il prezzo degli alimenti, siccome della carne del castrato e dell'agnello, eleggendo gl'incaricati a decidere sulle offerte dei beccai (e. 6) ed assistendo persino, insieme col giudice e coi due sindaci, all'asta, che si teneva nella pubblica piazza per porre il detto prezzo. Cosi pure fissavano il prezzo venale del vino (e. jj). Toccava altresì a loro l'emanare i bandi per pubblicare le ordinanze del governo centrale, annunziando, ad esempio, l'esenzione dal macinato concessa dal viceré spagnuolo di Napoli a quelli che alloggiavano i soldati (e. 55); non minore diritto avevano essi di dar fuori altri bandi che invitavano i cittadini a richiamarsi contro gli alloggi militari (e. 55). Terminato poi il loro bimestre di ufficio, i sei (ridotti poi a quattro) signori del reggimento andavano soggetti al sindacato, giusta il decreto del parlamento dei 15 di gennaio del 1553 (e. 76).
e) I sindaci (vindici) che compivano il magistrato erano due, e venivano eletti dal parlamento (e. 23). Talvolta il nostro registro li chiama romanamente consoli (e. 39). Più tardi, per la dichiarazione del giudice civile degli 11 di giugno del 1553, qui sopra riferita (a), che affermavali rappresentanti del comune, i sindaca furono nominati dagli stessi dodici elettori de' sei signori del reggimento.
L'ufficio dei sindaci durava più di quello degli altri membri del magistrato (finché la durata de' signori non fu prolungata), cioè per sei mesi (cc. 111 e 139)- Un sindaco ed il giudice civile sottopone» vano insieme le materie alle deliberazioni (e. 68). Spettava pure ai sindaci il richiamare all'osservanza degli statuti gli oratori del parlamento (e. 116). Essi erano ancora responsabili dell'esazione delle gabelle (e. 21) e le appaltavano (e. 66). Quando il comune doveva emettere qualche protesta, i sindaci la facevano per esso (e. 88).
6. Gli elettori del magistrato erano dodici, e, giusta gli statuti del 1440 (i) ed un decreto del parlamento dei 19 di marzo del 1553 (e. 95), sceglievansj da quest'ultimo.
(i) Stai, eh., lib. I, r. xxm, sul cui contenuto abbiamo già detto al proprio luogo (cap. xix, § 9).
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (466/635)
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Regimen Università Civitatis Terami Napoli Stai Terminato
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