Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XXVII - Suo organismo nel periodo del patriziato (1507-1770). 445
      Volgarmente detti ek^ionarii, aveano essi l'unico ufficio di eleggere i signori del reggimento nella forma già descritta (§ 5 V) e i due sindaci (e. i io), giusta l'interpretazione legale del giudice pur sopra accennata (§ 5 e).
      7. Oltre gli elettori del magistrato v'erano quelli degli ufficiali che dicevansi pure ele^ionarii, e che venivano nominati nel numero di 24 dai signori del reggimento (e. 117).
      Il loro ufficio consisteva nel fare, in un con costoro, le terne per l'elezione del giudice civile, del cancelliere e del maestro di scuola (cc. 119 e 146). Quando la scelta non era accettata dall'eletto, si rinnovava la proposta con sei nomi (e. 122). Notisi intanto che talvolta sorgeva discordia fra essi, ed allora partìvansi senza nulla conchiudere, e rimettevano la nomina ad un'altra volta (e. 146).
      8. Passiamo ora agli ufficiali propriamente detti del comune. a) Primo fra essi era il giudice civile, di cui abbiamo oratenuto discorso (§ 5 a).
      F) Seguiva il cancelliere, che stendeva tutti gli atti del comune. Diceasi anche latinamente scriba, o, come il citato de An-gelis lo appella, grammateus, cioè notaio. Cosi si disse fino agli ultimi tempi quegli che ora chiamasi segretario comunale. Il cancelliere era nominato dai ventiquattro suddetti elettori degli ufficiali (cc. 119 e 122).
      e) V'aveva anche il mastrodatti che rispondeva in tutto nell'ufficio a quello che nel periodo antecedente dicevasi notaio dei capitoli, e di cui ci siamo intrattenuti al proprio luogo (cap. xix,
      § '>
      d) II camarlingo continuava anche ora in quell'ufficio già
      da noi in quel luogo descritto (cap. xix, § 13).
      e) II ragionale, che il cancelliere de Angelis appella classicamente ratiocinator, e che noi oggi diremmo ragioniere, era eletto ed aveva la commissione dal magistrato (e. 126).
      La detta commissione seguiva le leggi che regolavano que^ st'ufficio (e. 126), e che stabilivano quanto segue: Dovea il razionale tenere esattamente il registro giornaliero dell'entrata e dell'uscita della città, dei salarii degli ufficiali, notando ivi il conto degli arrendatori, ossieno appaltatori delle gabelle, i pagamenti fatti al regio fisco tanto per le imposte ordinarie quanto per quelle straordinarie, ed infine le spese sborsate per gli alloggi militari. Era inoltre obbligato a conservare i registri de' censi e degli apprezzi ed i catasti, a tenere il libro di tutte le collette, a fare i


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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Primo An-gelis Angelis Dovea