Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      454 Parte IV - II comune teramano nell' évo moderno.
      « già fatto de* suoi Predecessori Jacopo Silverio de' Piccolomint « avanti ai Padri del Concilio Tridentino (i), e poi Giulio Riccio « ed esso medesimo Vincenzio. Che avea la cognizione delle cause « civili, criminali e miste col mero e misto imperio e con la podesta della spada nel suo Contado di Bisegni consistente in tre « castelli e quarantadue ville e sopra tutt' i vassalli di esso, per « concessione di più Re e precisamente di Ferdinando I nel 1458 (2). « Che dalla stessa Udienza d'Apruzzo, non che da Commessari e « Governatori erano state rimesse alla sua Curia cause di varj delitti « anche gravi e quelle spedite in essa nel Palazzo di Teraino. .Che « percepiva la metà dei fitti delle gabelle e dei danni dati locati « dall'Università ». L'atto segue parlando dei feudi diocesani, che non riguardano il nostro tema, e chiudesi col dire che « fu fatta « l'azione a favore della giurisdizione vescovile ». Tutto ciò dicasi intorno ai diritti vescovili; in quanto poi agli onori che godeva in quel tempo il prelato teramano e' informa il Muzii in una sua rara opera (3). « È lecito, egli scrive, al nostro Vescovo vestir di « porpora a guisa di Cardinali. Ha autorità, e podestà continuata « per più centenara d' anni di crear li Giudici a contratti, la quale « autorità nel presente Regno è solo del Ré. Conosce le cause « Civili de* Cittadini per appellatione ; et a tal effetto elegge un « Giudice titolato delle seconde cause. Gli è conceduto dalla Sede « Apostolica, di poter, fuori della sua Diocesi, portar la Mezzetta. « Può cavalcar pontificalmente Corsieri ; andare a caccia, e non « sol può per viaggio portar armi da difendersi e da offendere; ma « celebrar la Messa stando armato di tutte armi ». Noi abbiamo creduto utilissimo alla conoscenza dello svolgimento storico della podestà secolare de' nostri vescovi il riportare, oltre questo tratto del Muzii, i due lunghi estratti dell'Antinori, giacché essi compendiano autenticamente, a dir cosi, i varii diritti e privilegii della chiesa aprutina da molti secoli allora goduti, siccome appunto dal-
      (1) Cf. SFORZA PALLAVICINO, St. del Concilio di Trento, che scrive ciò seguisse « con ammirazione de' padri ». L'ultimo a far ciò fu il vescovo Figini-Oddi nel secolo xvn.
      (2) Lo diamo per intero fra i documenti (n. xxv). Ivi notinsi gli articoli xn, che conferma al vescovo l'elezione de' giudici a' contratti, e xvm, che conferma tutt'i privilegii e diritti feudali concessi ai vescovi aprutini dal passati re.
      (3) MUZII,Dialoghi curiosi di varie leltioni (Chicli, 1612), giornata i'. - Notiamo qui che il vestir di porpora o non è stato mai prerogativa de' vescovi di Teramo o essi l'hanno perduta da lungo tempo.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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