Il Comune Teramano di Francesco Savini
Parte IV - II comune teramano nel!' évo moderno.
punto le medesime, in maniera sostanziale e in quella parte che si riferisce ai comuni simili al nostro per l' importanza demografica. Quel titolo va diviso in otto capitoli.
Il I capitolo, del comune, definendo questo « un corpo morale « avente una propria amministrazione determinata dalla legge » (art. io), stabilisce che esso abbia « un consiglio comunale ed una « giunta municipale, un segretario ed un uffizio comunale » (art. 1 1), che il consiglio debba esser composto di 30 membri ne' comuni abitati da più di 10,000 anime (art. 12) e che la giunta consista nel sindaco e in 4 consiglieri assessori in quelli che hanno oltre 3000 abitanti.
Il capo II, delle elezioni, stabilisce che i consiglieri comunali sieno eletti dai cittadini che abbiano 21 anno, e i diritti civili e paghino annualmente un'imposta qualsiasi di lire 15 ne' comuni di io e di 20,000 abitanti (art. 14), o da quelli che esercitino certi ufficii e professioni (art. 15).
Il capo III, dei consigli comunali, stabilisce per questi due sessioni annuali, di primavera e di autunno (art. 74) : nella prima si eleggono i membri della giunta, si delibera il bilancio attivo e passivo e si nominano tra i consiglieri estranei alla giunta i revisori de' conti (art. 82); nella sessione autunnale si fissano il numero e gli stipendii degl' impiegati comunali; si deliberano le vendite e i contratti, i prestiti, le locazioni, le offerte e i doni, la costruzione de' cimiteri, le liti giuridiche e le imposte (art. 84).
Il capo IV, della giunta municipale, stabilisce che essa sia eletta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e duri un anno (art. 88), le spetti di convocare il consiglio, di nominare e licenziare i salariati del comune, di determinare le condizioni dei contratti, di assistere agi' incanti, di preparare le materie per le deliberazioni del consiglio, di formare le liste elettorali, d'invigilare sulle cose edilizie e sulle operazioni della leva militare (art. 90). La giunta poi sia tenuta a render conto annualmente al consiglio dell'azione sua (art. 93).
Il capo V, del sindaco, dopo aver questo dichiarato capo del comune ed ufficiale del governo (art. 94), stabilisce eh' egli, nella prima qualità, sia nominato dal re fra i consiglieri e per tre anni (art. 95) e che le sue incombenze sieno di presiedere il consiglio, di convocare e presiedere la giunta, di distribuire gli affari tra i membri di questa e di rappresentare il comune in giudizio (art. 99). Come ufficiale del governo è incaricato di pubblicare le leggi dello
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (514/635)
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