Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap, XXX - Suo organismo nel perìodo delle riforme comunali (1770-1889). 493
      Stato, di tenere i registri dello stato civile, di riferire all'intendente (oggi prefetto) intorno alle licenze per l'apertura di alberghi, caffè, ecc. e d'informare le autorità degli eventi riguardanti l'ordine pubblico (art. 100). Il sindaco può essere destituito dal re e sospeso dal governo (art. 104).
      Il capo IV, dell'amministrazione e contabilità comunale, stabilisce in ogni comune la compilazione di un inventario di tutt' i beni mobili ed immobili dello stesso (art. 106), che le spese comunali sieno divise in obbligatorie e facoltative e le prime sieno quelle per 1' ufficio comunale, per gli stipendii degl* impiegati comunali, per la riscossione dell'imposta comunale e per quelle dovute dal comune, pel pagamento dei debiti, pel mantenimento delle strade, del culto, per l'istruzione elementare e per la guardia nazionale (art. ni) (più tardi abolita). Abbia il comune diritto d'in-stituire dnzii di consumo, di esigere tasse per l'occupazione di spazii pubblici e sulle bestie da tiro e di mettere sovrimposte sulle contribuzioni dirette (art. 113).
      Il capo VII, dell' ingerenza governativa nell' amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione, stabilisce che i processi verbali delle deliberazioni dei consigli, i ruoli delle entrate comunali (art. 125), i regolamenti dei dazii, delle imposte e della materia edilizia sieno approvati dal re (art. 132) e dalla deputazione provinciale (sostituita nel 1889 dalla giunta amministrativa provinciale) le deliberazioni annuali sulla servitù, sulT alienazione e sull' uso dei beni, sulle liti giudiziarie (art. 133).
      Il capo Vili ed ultimo, sulle disposizioni generali per l'amministrazione comunale, stabilisce che sieno soggetti alle pene di polizia governativa i contravventori de' regolamenti sulle imposte comunali, sulla polizia e sull'ornato (art. 139), che gli amministratori del comune rispondano de proprio delle spese per le liti da loro mosse prima che la deliberazione comunale sia stata approvata secondo questa legge (art. 143), e che, in caso di scioglimento del consiglio, l'amministrazione sia esercitata provvisoriamente da un delegato straordinario nominato dal re e mantenuto dall'erario comunale (art. 144).
      7. Tale ordinamento durò nella sua sostanza fino al 1889. Solo ai 20 di marzo del 1865 fu deliberata una nuova legge comunale, che, salve poche e leggiere modificazioni contenute in dieci articoli aggiunti, è da reputarsi simile a quella del 1859 or ora esaminata.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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