Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      49^ Parte IV - II comune teramano nell'evo moderno.
      scossione delle tasse comunali; 8° la guardie municipali e 9° le guardie daziarie (i).
      a) II primo regolamento sulla polizia urbana, dei 9 di luglio del 1871, è diviso in 4 titoli (art. 1-26); il I, dell'ordine pubblico, suddiviso in due capitoli : dell'ordine pubblico in generale e della sicu-rej^a e quiete degli abitanti, regola col primo capitolo l'esercizio dell' arte dei caffettieri, degli albergatori, de' fornai, macellai, pizzicagnoli, ecc.; vieta nelle vie e nelle piazze le indecenze, il getto delle pallottole di neve, il suono delle campane nella notte e contro P ordine pubblico ed oltre la durata di sei minuti, P accensione di fuochi di paglia o di legna nelle strade pubbliche; prescrive Pillu-minazione sufficiente dei caffè, delle trattorie, locande, ecc., le tabelle dei numeri civici sulle case e sulle botteghe. Il II capitolo, sulla sicure%(a e quiete degli abitanti, proibisce il vagar degli animali, l'esistenza dei cani idrofobi, il correre ed il galoppare dei cavalli e delle carrozze, il giuocare a formaggio ed a ruzzola per le vie della città e dei dintorni, il maciullar la canapa ed il lino nell'abitato della città e dei villaggi, ed il cantare e schiamazzar durante la notte.
      Il titolo II, sulla conservazione della pubblica salute (art. 27-51), è suddiviso in due capitoli: della salubrità dell'aria e della pubblica igiene; col primo provvede alle fogne ed ai cessi privati, alla nettezza de' fondachi e delle stalle, allo spazzamento privato delle strade innanzi alle botteghe; vieta il getto delle immondizie, il lavoro dei metalli senza fornelli a lunghi camini, l'introduzione della canapa e del lino non asciutti, la lavanda dei panni negli abbeveratoi delle pubbliche fontane, come pure il pulir fogne e cessi nel giorno, lo spandere cuoi non conciati, l'ammazzare animali in luoghi a ciò non addetti, il vender carne fuori delle beccherie; prescrive l'adunamento delle immondizie interne sulle porte, acciò sieno portate via dagP incaricati municipali. Col capitolo II si vieta la vendita delle frutta immature, dei funghi velenosi, del pesce guasto, dell'olio torbido e rancido; si regola la fabbricazione del pane e delle paste ; si proibisce P uccisione degli animali troppo teneri o non sani, non che la vendita di salami e di salumi corrotti.
      Il titolo III, della vigilanza sull'annona (articoli 52-63), è diviso in due capitoli : in quello di questo nome e nell'altro della vigi-
      (i) Cf. Regolamenti municipali del comune di Ttramo, Pesare, G. Federici, 1883, in-8' gr. di pp. 157.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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Pillu-minazione Ttramo Pesare Federici