Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      49' Parte IV - II comune teramano nelP évo moderno.
      intonacati, quando non sono a mattoni regolari, i tetti muniti di canali metallici e le mura fornite di tubi simili per la raccolta delle acque da essi canali; prescrive i modi di sporgenza delle cornici, delle inferriate, delle persiane, dei paracarri, la conveniente dicitura delle mostre dei negozii, la conservazione bella e pulita degl'intonachi delle facciate. Il capitolo IV (articoli 30-45), sulle prescrizioni per l'igiene, stabilisce la costruzione dei pozzi e delle latrine, determinandone i modi e imponendo la custodia dei pozzi d' acqua viva ; vieta il deposito nei cortili delle macerie degli edi-fizii abbattuti e l'abitazione nelle case di fresca .costruzione. Il capitolo V (articoli 46-55), sulla solidità e sicurezza dei fabbricati, prescrive la conveniente grossezza delle mura e solidità dei cornicioni e dei balconi (da non costruirsi in legno né in muratura), la sicurezza dei camini e delle loro canne, non che delle travi del tetto. Il capitolo VI (articoli 56-74), delle prescrizioni sull'esecuzione de lavori e sulle cautele di sicurezza pubblica, ordina si facciano con • venienti steccati intorno ai recinti destinati ali' edificazione e sieno forniti durante la notte di lanterne accese; la costruzione di scarpate e di sostegni negli scavi di terra, la sicurezza delle scale, delle corde e de' ponti di servizio, vietandovi l'ammucchiamento di soverchi materiali e il getto di questi dai ponti e l'impedimento al passaggio dei carri sulle strade, e ordinando la ricostruzione dei pubblici selciati guasti dall' erezione de' suddetti ponti.
      d) II regolamento dei posti pubblici, del i° di gennaio del 1879, diviso in sette articoli, stabilisce l'appalto dei medesimi e il dazio da pagarsi all'appaltatore, giusta le leggi dello Stato e i regolamenti del comune di Teramo, non che il diritto di questo di procedere ad un appalto a danno dell'appaltatore che non soddisfaccia agli obblighi assunti: da ultimo fissa la tariffa sui proventi giu-risdizionali e sui posti nelle fiere e nei mercati e su quelli giornalieri.
      e') II regolamento di polizia rurale, dei 9 di luglio del 1871, diviso in tre capitoli e in 28 articoli, col primo (art. 1-4), della salubrità delle campagne, vieta la macerazione della canapa e del lino ad una distanza minore di metri 3,704 (2 miglia) dall'abitato e dalle pubbliche strade, il seppellimento delle bestie morte ad una profondità minore di un metro, radunamento del letame vicino alle case e sulle strade, il getto della calce e delle materie corrompenti nei fiumi e nelle acque destinate ad abbeverare gli animali. Il capitolo II (art. 5-18), sulla custodia delle campagne, vieta l'accensione dei fuochi e delle stoppie alla distanza minore di 150 metri


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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Stato Teramo