Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XXX - Suo organismo nel periodo delle riforme comunali 1770-1889). 499
      dalle case, l'innalzamento di palloni aereostatici dal i° di giugno a tutto settembre ; impone di togliere gì' insetti nocivi alle piante, di porre le museruole agli animali passanti sugli altrui fondi; stabilisce i modi di pascolare, l'isolamento degli animali colti da morbi contagiosi, vietando la vendita delle loro carni e cuoi ; proibisce la spigolatura nei campi altrui, e il rompere rami sulle piante simili. Il 111 capitolo, sulla conservazione e sulla sicurezza delle strade di campagna (art. 19-23), vieta 1' ingombro e il danno delle strade e il tener cani delle case coloniche sulle prime: ordina la costruzione dei ponti sugli acquedotti dei mulini. Il IV capitolo, delle di-sposi^ioni generali (art. 24-28), affida al sindaco la cura di ordinare ai proprietarii le riparazioni necessarie alla sicurezza pubblica e prescrive alle guardie municipali di fare le contravvenzioni, giusta la legge.
      /) II regolamento per le tasse comunali, dei 28 di aprile del 1877, è diviso in 4 titoli e in 57 articoli. Il I le determina siccome nei seguenti titoli : il II titolo, delle disposizioni speciali sulle diverse tasse, va spartito in 4 capitoli : il I, della tassa di famiglia o fuocatico (art. 1-9), stabilisce che essa (distinta in 18 classi, da lire annue 700 a i) sia dovuta da ogni famiglia agiata residente nel comune, giusta la matricola compilata dalla giunta municipale, contro cui si possano fare dai privati opposizioni discusse poi dal consiglio. Il capitolo li, della tassa sul bestiame (art. 10-24), Pre' scrive che questa sia pagata da ogni tenitore di bestie, giusta una tariffa che va da lire io a 3; determina le regole riguardanti il tempo e il modo delle dichiarazioni di essi tenitori con lo stesso diritto di richiamarsene al consiglio, il quale decide in ultimo appello. Il capitolo III, delle tasse sulle vetture e sui domestici (art. 25-41), le fissa da lire 60 ad 8 sulle prime e da io a 5 sui secondi e le determina siccome nel capitolo antecedente. Il capitolo IV, della tassa sulle licenze (art. 42-44), la stabilisce, mercé la tariffa da lire 5 a 0.50 e con decreto della giunta.
      Il titolo III, delle disposizioni generali per tutte le tasse (art. 45-56), determina il modo di comporre i ruoli, e di fare i pagamenti di queste.
      Il titolo IV (art. 57), contiene una disposizione transitoria sulla riscossione delle tasse per l'anno 1877.
      Segue, come appendice, il regolamento sulla tassa dei cani (art. 1-13), dei 21 di ottobre del 1877, il quale stabilisce il modo ed il tempo delle dichiarazioni e della riscossione della tassa di lire 5 per ogni cane, non che l'obbligo del proprietario di porre, su


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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