Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      e registri; 2° stabili; 3° mobili, libri, ecc., e la revisione sua ad ogni cambiamento di sindaco.
      Il titolo Vili (art. 49-50), contiene le disposizioni transitorie sulle prime nomine degli impiegati e sul servizio delle guardie municipali.
      h~) II regolamento per le guardie municipali, dei 19 di maggio del 1881, va spartito in 6 capitoli e in 47 articoli. Il capitolo I (art. i-io), della costituzione del corpo, determina che questo sia nominato dalla giunta e composto di un brigadiere con lire 700 per annuo stipendio, di un vice-brigadiere con lire 600 e di sei guardie, ognuna con lire 550, tutti sottoposti ad un ispettore nominato dal consiglio con 1 incarico dell'esatta osservanza di tutti i regolamenti municipali e con lo stipendio annuo, giusta tré classi, di lire 2000, 1000 ed 800; stabilisce inoltre le condizioni per gli aspiranti ai suddetti ufficii.
      Il capitolo II (art. 11-18) fissa le norme pel vestiario ed economato.
      Il capitolo III (art. 19-34) determina le attribuzioni e i doveri dei graduati e delle guardie municipali, stabilendone la sede e la vita comune e l'obbligo di dichiarare tutte le contravvenzioni ai regolamenti municipali, imponendo al brigadiere di mantenere la disciplina e di tenere un registro degl' individui del corpo, e al vicebrigadiere di coadiuvare il brigadiere.
      Il capitolo IV (art. 35-37) stabilisce le disposizioni disciplinari, i premii e le pme, mercé le menzioni onorevoli, le ammonizioni, le sospensioni e le espulsioni.
      Il capitolo V, dell'ispettore (art. 38-44), assegna a questo tutte le attribuzioni per la pulizia e l'igiene, l'amministrazione del corpo delle guardie, il registro delle relazioni di queste, l'esecuzione dei contratti del comune e una mensile relazione al sindaco.
      Il capitolo VI (art. 45) contiene le disposizioni generali acciò un assessore delegato dal sindaco curi l'osservanza di questo regolamento.
      Seguono le disposizioni transitorie (art. 46-47), riguardanti la prima formazione del suddetto corpo delle guardie municipali.
      f) II regolamento per le guardie daziarie, dei 25 di novembre del 1877, diviso in io titoli e in 94 articoli, col titolo I (articoli i-i i), sull' istituzione ed organizzazione, stabilisce lo scopo del corpo di queste guardie che è quello d'impedire il contrabbando, le contravvenzioni alle leggi del dazio di consumo e i disordini nei posti daziarii; determina la loro dipendenza dalla giunta, le


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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