Il Comune Teramano di Francesco Savini
Parte IV - II comune teramano nell' évo moderno.
condizioni necessarie per essere ammesso nel corpo, le promozioni per anzianitą e per merito e il loro ruolo generale. Il titolo II (art. 12-15), del soldo e della massa, stabilisce che il comandante abbia annue lire 1200, il brigadiere lire 768.60, il sotto-brigadiere lire 585.60; delle 36 guardie le scelte abbiano lire 567.30 e le comuni 530.70, diminuite della ritenuta mensile a titolo di massa individuale e col diritto di partecipare alle multe riscosse per le contravvenzioni. Il titolo III, del vestiario ed armamento (art. 1 6-19), determina l'abito uniforme e il modo di portare le armi. Il titolo IV (art. 20-26), ad casermaggio e, vitto, fissa e regola l'obbligo dell'abitazione e del vitto in comune. Il titolo V (art. 27-34), sulle malattie, matrimonio e congedi temporanei, prescrive la cura delle malattie a spese del comune nell'ospedale cittadino, e, nel caso di quelle oltrepassanti la durata di due mesi, il congedamento delle guardie inferme; l'autorizzazione del sindaco pel loro matrimonio e la licenza annua di 15 giorni per ogni guardia. Il titolo VI (art. 35-43), della responsabilitą e delle norme generali di servigio, stabilisce l'ordine della disciplina, l'autoritą del comandante, del brigadiere e del vice-brigadiere, e il modo di distribuire gģ' incarichi fra le guardie. Il titolo VII (art. 44-51), del servigio di guardia agli ufficii, fissa la dipendenza di queste guardie dal ricevitore-capo, e le norme con cui le medesime debbano agi' ingressi della cittą vegliare sull'osservanza dei regolamenti daziarii. Il titolo Vili (articoli 52-62), del servigio di perlustrazione e di sorveglianza, stabilisce che tale servizio sia fatto dal brigadiere e dal vice-brigadiere e da una squadra di guardie, le quali vadano in giro per vigilare nell'esterno e nell'interno della cittą le fabbriche e le botteghe soggette alle leggi daziarie, e determina i modi di fare le contravvenzioni. Il titolo IX (art. 63-84), dei doveri di disciplina e delle punizioni per le mancanze ai medesimi, stabilisce quelli principali nella subordinazione ai superiori, nel rispetto fra le guardie, nella incorruttibilitą ed imparzialitą di queste e nel rispetto verso le autoritą ed il pubblico; determina le punizioni graduali dall'ammonizione alla destituzione, le commissioni di disciplina presiedute dal sindaco. Il titolo X (art. 85-94), dell'uscita dal corpo dille guardie, la stabilisce per domandato congedo, per destituzione e per salute, toccando solo alla giunta la destituzione.
;') Segue per ultimo la tariffa dei dazii, di consumo, comunali e governativi, divisi in io categorie: bevande; carni; farine e riso; olio e burro; zuccaro, diverse droghe (comunali); legnami indigeni; legnami di marina; bevande (comunali); carni (comunali).
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (524/635)
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Vili
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