Storia di Torino di Luigi Cibrario

Pagina (328/531)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      528
      libro quintola necessità di continue modificazioni e correzioni che lo facciano progredir verso il meglio; mostra che le antiche costituzioni sono da emendare non da distrurre ; mostra la follia di chi si pensasse di aver fatto in materia di leggi cosa immutabile e duratura, quando ò fondamento dell' umanità, e condizione della futura, nè forse mai totale sua perfezione che, dai grandi principii religiosi e morali in fuori, consecrati dall' Evangelio, il resto passi per varie successive, benché spesso insensibili trasformazioni, a cui conviene adattare gli ordini e le leggi.
      11 podestà e il giudice solevano qualche volta eccedere ogni misura nel determinar la pena pecuniale da pagarsi da chi non osserverebbe qualche loro precetto, sì in materia civile che criminale. Fu determinato che non potessero imporre maggior pena che quella di lire 40 per ciascuna persona e per ogni precetto non osservato. Ed era già ben grave.
      Il giudice pronunziava nelle cause civili senza appello fino a soldi 100, esclusivamente. Se il valor della causa era maggiore s'appellava al vicario che dava altri giudici o pronunciava egli stesso col loro voto fra 40 giorni. Nelle cause criminali il condannato a multa di 20 soldi o maggiore, avea facoltà di richiamarsene allo stesso giudice che era tenuto a dar cognitori che rivedesser la causa. Se la multa era di soldi 40 o più, si appellava al vicario, che deputava una curia non sospetta, cioè altri giudici


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia di Torino
Volume Primo
di Luigi Cibrario
Alessandro Fontana
1846 pagine 531

   

Pagina (328/531)






Evangelio