Storia di Torino di Luigi Cibrario

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      CAPO SECONDO
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      ne beni che costituivano la dote delle chiese e de' monasteri,non volcano che questa dote immune s'ampliasse. Perciò statuivano che, se alcun cittadino legasse o donasse a qualche chiesa o luogo religioso alcuno stabile, la chiesa od il luogo religioso dovessero rivenderla ad un cittadino laico in termine di un anno, e se la chiesa o il luogo religioso noi facesse, lo stabile fosse devoluto al conte di Savoia. Così lo statuto. Ma ne' tempi dell' indipendenza doveva essere devoluto al comune, anzi allora, e se ne ha esempio del 1220, quando il comune alienava alcuna possessione, facea solenne divieto al compratore di'alienarla o d'obbligarla a chiesa, spedale o luogo religioso, come pure ad uomo rf' altra giurisdizione,
      Ouest' ultima espressione risguardava appunto gli stranieri, ai quali lo statuto vietava di vendere, impegnare o dar in enfiteusi beni situati nel territorio di Torino, a pena ch'essi beni s'intendessero di pien dritto devoluti al comune, e fossero venduti in termine d'un mese dal massaio a prò e per conto del medesimo.
      Ancora prescriveasi che niuno, che si fosse dedicato a qualche religione o spedale facendogli donazione de'beni che possedeva, fosse franco dalle imposte, e dalle altre gravezze cittadinesche, fuorché vi risedesse e portasse l'abito religioso; ed anche in tal caso la religione non acquistasse se non i beniVoi. I
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Storia di Torino
Volume Primo
di Luigi Cibrario
Alessandro Fontana
1846 pagine 531

   

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Savoia Torino