Storia di Torino di Luigi Cibrario
554 LIBRO QUINTOirremissibilmente punito eoli'ultimo supplicio. Un cittadino elie uccidesse un altro cittadino era punito secondo il dritto romano, ma poteva accordarsi cogli eredi del defunto. Un cittadino che uccidesse un forestiere era punito di multa. Ma poi sė stabilė che si punisse, come sarebbe stato punito il forestiere nella sua terra, se avesse ucciso un Torinese.
Quando si levava rumore in citta per un furto, od altro misfatto, i vicini eran tenuti ad accorrere e trattener il fuggiasco. Le porte della citta si chiudevano immediatamente. E rade volte accadeva che il colpevole potesse salvarsi. Ma Io statuto era, se condo l'antica franchezza, molto sollecito nell'ordinare che, dai casi gravissimi in fuori, quali erano 1' omicidio, F incendio , i furti grandi, la congiura contra il comune, o contra al principe, il tradimento, le grassazioni, lo stupro violento di donna onesta e casta, il rettore od il giudice non potesse porre nissun cittadino in arresti od in carcere quando offerisse di dar cauzione. Cosė era protetta la libertā individuale, gli accusati poteano continuare il lavoro , attendere alle faccende domestiche fino alla sentenza,- nč sė vedeano tanti esempi di lungo carcere preventivo, dimostrato poi ingiusto dalle sentenze assolutorie.
Troppo lungo sarebbe il noverare tutte le rifor-magioni contenute negli statuti o fatte prima o dopo, con cui si provvedeva alla sicurezza interna ed esterna
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Storia di Torino
Volume Primo
di Luigi Cibrario
Alessandro Fontana 1846
pagine 531 |
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Pagina (354/531)
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Torinese
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