Storia di Vasto. Città in di Luigi Marchesani
9iDe festivi!atibus celebrand.it ( Si comanda guardare tra le altre feste quelle di S. Onofrio , S. Rocco , S. Sebastiano y S. Leonardo , S. Tommaso d'Aquino , S. Nicola Tolentino, S. Giuseppe Patriarca, S. Antonio di Padova e S. Francesco ). HI. Regolamento per i giorni festivi. IV. Del congregare lo parlamento, in lo quale si deve far9 et crear gli Officiali per lo anno seguente, et anchorael Regimento r. De la auctorità del Consiglio di li i4 » et di li 60 , et de lo parlamento. FI. Di la pena contro quelli, chi non vengono al Consiglio. VII. modo di proponer irt Consiglio. Vili. Chi nissuno debbia interromper lo aria-gamento. /X. nissuno esca dalli proposte• X. Quitto ad chi pretendesse alcuno interesse di li proposti si debia absentare. JTJ. -Quando fossi domandata gratia di alcuna pena per alcuno delieto comisso. 2//. #iu//o
rivelar li secreti del Consiglio. XIII. De electio-ne Syndici. XIV. Quando rege (regge) cor/e /o Capitaneo lo Sindico sia *tenuto andarcaé , ei non possa procurar (ossia mandarvi proccuratore, e ciò per impedire le estorsioni ). JEA^. Pt la potestà et autorità del Sindico. XVI. £/> ciascuno carcerato da lo Sindico sia liberato potendosi di far la executione. XVII. Di li dilinquenti , c/ks non pondo paga?. XVIII. Che ciascuno Sindico debbia assegnare gli attiì et scripturae, e* cose Comune per inventario. Sindacatu Sindaci, et Notarli. XX.
Di li piazzare come devono servire. XXI. De auctoritate Massariorum et SyndÌQorum = Lo massaro debbia rete• ner presso de ipso tucti introiti et cespiti di ciascuna quan* tiià di dinari pervenute in le soi mani tanto de collecto fiscali, quanto de collecte del Comune ecc. XXII. Che. da sei mesi in sei mesi si debia leggere lo introyto et ex-tilo pi lo Consilio di li sessanta. XXIII. De la electione di li Ambasciatori. XXI Vi Di la creatione di li Erarii. XXV1 Di chi defende la rasione del Comune. XXVi« Chi domanda favorae alla Università. XXVII. Chi nisuno allega contro le ordinazioni facti per questa Università et Comunità. XXVIII, Di chi ministra le cose et, dinari del Comune. XXIX. Di far lo novo apprezzo. XXX. Che ogni anno se corregia lo Catasto. XXXI. nisuno non compra cose da magnar, o tavole, 0 Zana* c&e venissero di fora innanzi trae dij. XXXII. Chi lo S indico pòssa far inquisitone ad instantia di li referente. XXXIII. Di li procuratori che devono far , et relaxar li forastierL XXXIV. Di chi ha pengora (pegni) in- mane del S'indico quando sieno tenuti retogliersele. XXXV. Di quelli, che
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