Storia di Vasto. Città in di Luigi Marchesani
non sondo nàti in la Terra del Fatto (SI ftìega foto aver ufficii in benefìzio ed essere ammessi al reggimento della Uni* versità). XXXVI» Di quelli che sondo chiamati adexcusa• LiB. 2, nel quale si parla del modo come il Sindaco deve reggere la Córte. Cap. I. Quando et in che modo si deve reger la tortae. li. De Ni petithni m scriptis, et ad bocca. ITI De far lo comandamento a quelli che Con» fe ssano** lo debito. IV. De ferendis contumatiis. VDà li executioni , che si hanno da fare. VI. De la debità mercede de li adi. VII Come si deve star quando si regge la Corte. Vili. In che causa possa intervenir lù Procuratore. IX. Che nullo ad voce ne procura contra la Università. X. De la pena de li recusandi dar la exe* cuiionae. XL De li cause si hanno da decider per sim-plice juramento. XII. De le cause compromettente tra congiunte persone et penae, che devono pagar li rappor• tati et condennati. XIII. De la presentatiorte dell' istro-mento, et polisa9. et auctorità del Sindico in lo procede-re. XIV. Che non si possa imponer difetto de solenità contro li atti del Civile. XV. De la securtà che se ne domanda dal cittadino ad uno forestiere, et come si devè expedir. XVI. Infra quando tempo se ha Ve da interpo* nerJa apellatione de le sententiae. XVII. De ia petitio* ne del, consiglio del Sapio. XVIII. Di quelli, che esce per le mura (V'è pena di graàa cinque al contravventore). XIX. Quella justitia che-usano li convicini (delle terre vicine) alti nostri , questa si debbia usare a dicti convicini (É una specie tii contraccambio di giustizia in affari di con* tratti , nonché di danni perdonali e con animali). XX. De chi occupa le cose del Comune , e guasta vie -pubiice, et de chi fa traversare acqua in altrui possessioni et stra* dae. XXI. Che lo Sindico proceda Sindacano nomine• XXII. De le bestiame , che non possono bever alli fonti , nè olii cutini ( Il divieto è da Giugno a tutto Agosto: la pena di grana cinque per ciascun animale: in ogni akro tempo gli animali possono abbeverarsi alla distanza di quattro canne dalle sorgenti). XXIII. Che,lo Sindico fauza (faccia) bandir sua auctoritate , et dello adjustar de li pisi et misure. XXIV. Che nissuno possa lavorare adpresso le forme de li Mulini et Molinelli per mezza canna. XXV. Chi nisuno debia dare lo manco peso et misura. XXVI. De quelli che vendessero rascia panni unti et canavaxi (Si ordina, Sotto la irremisibile pena di tari tre , che la misura sia il braczolar del panno KA* tà; è il bracciolaro una misura di tre palmi)*
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