Storia di Vasto. Città in di Luigi Marchesani
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i De chi guastasse alcuno termine o fossato. XXII. Dei i prezzo , che devono avere quelli che caricano ad mar. it XXIII. Che nullo possa abrusar (bruciare) la fexa (feccia) dentro la Terra. XXIV. De chi cavasse maglioli fora i de li tenimenli del Vasto (Proibiscesi esportar magliuoli o spiccarli da fondi altrui). XXV. De li animali de li bue-zeri. XXVI. De chi passane per li possessioni .de altrui XXVII De li danni che si fannó occulti. XXVIII. Do quelli, che vando de nocte ad uccellar in li possessioni di altrui. XXIX. De quell*f che menano con balestrae, o archi per le ecclesiae, et tur ri de ipso. XXX. De lipreuti (preti) che facessero danno in le possessioni altrui. XXXI\ Di quelli, che guastano le api. XXXII. De chi fa danno in le cose del Comune. XXXlìL Che nullo possa accusar in la Corte del Vice-Marchese (Il solo Sindaco giudicava in cause meramente civili). XXXIV. Che allo stimar del danno le parli allega un uomo per uno. XXXV. Che non se possa. trar traete da la porta de S. Maria ( Anche il tirarvi le carra si proibisce : benché non si specificasse quali sieno le traete, pure intendiamo essere altri corpi grevi capaci di guastare mura e strada). XXXVI. De li animaliy che pasqo-lano in le spiche. XXXVII. De la resguarda de alcuna cittadino, che hanno officio (Al Mastrogiurato, a'Sindaci, ed a'due Eletti della Università, nonché ai Sindaco de9 danni apportati, al Cancellerò ed al Massaro, è permesso il cogliersi nelle altrui possessioni non più che otto pezzi di frutta ; e non più che quattro pezzi di altre cose : e se adda-cesi accusa per essersi ecceduto , si stia al giuramento dell'imputato). XXXVili. De chi spande panni per le mura ed inforzi (ossia mura a barbacani) della Terra. XXXIX. De chi spande panni in lefracti di altrui. XL. Che coirà (cuoi) non se possa conczar ad presso ad fundi% nè bere-ctari lavar berecli ad presso dicli fundi. XLI. De non buetar zavorra nè altro, che al porto della Meta sia da ri* noso. XLII. De chi vende fogliame et radice. XLIII De la pena de chi negasse il suo nome. XLIV. De chiy recusasse jurar, et dir la verità. XLV. De non vender caso allotato. XLVL De chi aduna bructure et letame pe li piazze. XLVII. De chi promettesse andare ad jornate. XLVII1. De li grani, /ari, ed Augustali s'intende d'argento. XLJX. Che nistuno possa comprar nè grano9 nè vino innanzi el tempo. L. De quelli che confessa lo delieto. LI. De chi andasse a bever acqua in le possessioni di altrui. LII. Chi nessuno possa vender melango-le (cedriuoli) dal 1.° di Augusto in poi. LUI. De le dìf \ . ferentie de li territorij dell! Università, LIVf Che la fa-
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