Storia di Vasto. Città in di Luigi Marchesani
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miglia del Sindico non le sia lecito pigliar nè coglier in altrui possessioni nulla natura di fruoti. LV. De quelli\ che comprano vino ad menuto dapreuti. LVl. De ti ga» bellori che non possono far legna in li siivi guardati. LFII. De la sterratura (calcina) che si buda nella piazza. LVIII. Di quelli che devono portar ti ma toni 7 et sterrar innanti le loro case. LIX. Che to Sindico non possa accordar nessuno. LX. Che lo Sindico et sua famiglia trovando alcuno (a danneggiare l'altrui) lo debbia parlar (ossia dirgli) tu ay facto lo tale danna et non li parlando non li possa punire. LXI. De ti capitoli quati avessero più intelligerUié come se devano declarar. La TI. Di quelli che robasse canne a pali de viaria per le eantetere9 o in le vigne vecchie et novi. LXIII. De quelli che cannassero* (cambiassero) vini atli mercanti. LXIV. Come si deve ven~ der li pulpi codi, et calamari (A due tornesi la libbra}* LXV. Dove si deve vender le Jugliame et attrae nature de fructi ( À mezza canna lungi da' sedili delle colonne di S. Agostino). LXVL Che al delìnquentae sia licito me-narse persone , che dicano soi ragioni. LXVH. De chi comprasse farina ,nante ( innanzi ) mezzodì. LXVIII• De quelli che cacassero folchatura (paglia vecchia che tappezza le fosse da grano) de%Jossi9 et che la brasasse (bruciasse in città). LXIX. Che lo Sindico non possa dar li-centia in le cose fosse d'interesse della UniversitàT et dove non ci fosse interesse. LXX. De le aeque de le luce et fonti del Palazzo (Prescrivesi la manutenzione delle acque della fontana pubblica e marchesale: si divieta specialmente l'attingersi acqua dalle luci collocate lungo il condotto nellefossessioni de' privati: destinata quest'acqua a beversi, non permesso lavare biancherie nella fontana ). LXXI. De chi tagliasse alberi fructi feri et infructiferi. LXXII. De quelli che diceno parole ingiuriose at Sindico et al Mastro* jurato{Pena di cinque tari; se le parote sono a'Servienti corau• nali tari due). LXXIII. De quelli che poi sterpate le canne andassero con animali o personaliter ad romper canne et cime. LXXIV. De la depositione et fede di un testimonio* LXXV. Nessuna donna presume al tempo delle vende* gne (vendemmie) portar uvae , et del salario se li deve% et cusì de li figlioli (Non era permesso pagar l'opera delle donne con dar loro le uve in vece del denaro ). LXXVÌ. De chi guastasse o abrusasse frade de altre data opera. LXXV li. De li animali ehe non pondo trasir (non possono entrare) ne pascolar in le Defenze. LXXVIII Che nissuno possa piantar piantimi (piantoni di olive) ne piante
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