Storia di Vasto. Città in di Luigi Marchesani
tteplaclto ne alimentè per eérto tempo li esistenti (3;4); li nostre, ad altro libro non confidate che alle frequenti lord applicazioni a fatti cittadineschi, non altra conferma ottennero che il sileniio delle leggi del regno, specialmente dopo che il real decreto del 1808 ogni consuetudine , fin delle più Compiette città , ebbe abolite (37$). Io registrerò quelle nostre consuetudini municipali , che il concitta* di no giureconsulto Tommaso Girelli dalla pubblica vóce e dallo spoglio di autentiche carte , specialmente decurionali, rilevò , e ehe nel picciol nostro foro godono vigor di legge quando le materie in esse contemplate» da sovrane disposi* iioni p da speciali conventiotti non sieno altrimenti regolate* 1» Affitto di case* Si sgombera nel di 8.Settembre t il congedo o la rinunzia ricorre non più tardi degli .8 Maggio. A facilitare il pagamento del pigione co* proventi delle cam« pagne, quello bipartiscesi pe'l Dicembre e pel 7 Settembre* 3. Affitto di fondi rustici. Si fa dopo il ricolto proprio al fondo, cioè in Agosto pe'l semina torio, 'in Gennafo per gli oliveti, in Ottobre e Novembre pe' vigneti e pome ti t il congedo si dà prima del ricolto; per taluni fondi, ne' quali mentre il frutto pende si praticano coltivazioni dirette a nuovi prodotti, è mestieri congedare innanzi queste preparazioni* (ìli ortaggi o giardini a camangiari si affittano con iscrit-tara e patti* L'orto à in ogni tempo una dote di erbaggi f oltre a degli alberi fruttiferi ed a pergolati: il fittajuolo e Il proprietario fanno apprezzar la dote» onde il colooo uscendo di affitto ve ne lasci la uguale, e s'è punibile* d'identici erbaggi* Ove la dote* che si lascia» supera in prezto (fucila trovata , ed è fatta secondo l'arte, il di più (che per mera compiacenza non si fa estirpare) si addebita .al novello fittajuolo; questi poi ne paga il prezzo al dimesso colono col vendere gli erbaggi stessi giunti a maturità»
3 Affitto & megliorare. Consiste nel concedersi 4 limi* tato tempo un fondo con V obbligo di aumentarne il va* lore mercè la piantagione. Se il fondo è semina torio ossia nudo, il megliorante, finché il nuovo vigneto, pometo» ài oli* veto non danno prodotto, corrisponde quella quantità di grano saragolla (grano duro) o misto (di saragolla * pan-nella, ca rose 11 a ec. ) che di convenzione si è stabilita ) ma generalmente ella è di un torninolo di grano per utt torninolo di territorio ; giunte le megliorationi a dar frutto * la corrisposta è il decimo del ricottoé Gravitano la fondiaria sul proprietario , e le spese del coltivamento sul colo-* no. Se il fondo, die si dà, è olivete , vigna, pometo , od «rto, il proprietario esige due terzi del rioolto dalle pian-1
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