La Guerra Italo-Austriaca 1915-1919 di Paolo Pallavicini
ti: "pagherà Sonnino" — "pagherà Orlando" — "pagherà Cadorna" — "tanti ringraziamenti" — "siamo arrivati senza trovare resistenza" — arrivederci a Venezia".
Più spesso le reouisizioni, se così possono chiamarsi. quelle operazioni che si risolvevano in vere ladrerie, erano compiute senza il rilascio di alcun buono terrorizzando gli abitanti a baionetta innastata e con la ripetizione spavalda e continua dell'imposizione muss, parola che, per gli abitanti delle terre nostre già invase, rimarrà il più odioso ricordo della lingua e della gente tedesca.
Il Regolamento dell'Aia vieta le pene collettive da infliggersi alle popolazioni per fatti individuali di cui esse non possono essere considerate solidalmente responsabili. E abbiamo già casi di pene collettive, di imposizioni di multe gravissime a miserabili paesi, di detenzione, di ostaggi e tutto con la solita brutalità. Così con brutalità fu imposto ad uomini e donne, e finn a vof>f>Vi, p vnp-nzzi. di condurre essi stessi i carri di munizioni al fronte, e la costrizione a fare trincee ed altri lavori militari.
Gli edifici pubblici, i beni del demanio e dei Comuni dovrebbero essere rispettati. E' vietata semnre dal Refrain merito dell'Aia, l'apnronriazione. distruzione, dan-necciamento di onere d'arte o di scienza o di monu-menti storici: orbene, onci noco che era rimasto fu rubato: fortunatamente moltissimo era s+nto messo in salvo. Ma furono asnortite le campane di tutte le chiese. smontate le fole derli altari, e molti arredi sacri furono tolti dnPp pln'o«f>! Furono violiti i cimiteri ; in nuello di Noventn di Piive parecchie tombe furono violate p furono nerfìno tagliate paese di lecrno e d' zinco. ciò che risulta dil sor»'•aiuolo fitto ed è confermato da un teste il mule ajr
E fu fatta finiti orisi re la forca. Onesta ovrenda con-stPt.17.ione rannresenta pori mire una violinoti" del diritto interni donale codìfieito. mi di nnolle "le^i dolTnmpnitrl" e di mi eli e "ooioreTr/" dolln posfieny.n rmb-bllcn" alle rmflii si fi esnlìp'to ripliiimo nel rir^im'io'lo della convenzione dell'Aia così del 1SOQ e^me ^el 1007. E non è la sola. Poiché, a pirte ogni sriudi'io sulle legittimità delle esecuzioni, i^dacine che a noi non eom-— —
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